Per spingere i dipendenti a essere più produttivi, l’azienda può prevedere il pagamento di una quota aggiuntiva allo stipendio erogata a ciascun dipendente. Stiamo parlando del cosiddetto premio di risultato. Come viene tassato e come si indica in dichiarazione dei redditi?
Il premio di risultato è una forma di retribuzione a tutti gli effetti e in quanto tale, dal punto di vista fiscale e previdenziale, il lavoratore dipendente deve pagarci le tasse. Le norme fiscali, tuttavia, prevedono una tassazione agevolata per le somme erogate come premio di risultato.
In particolare, dal 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dal 2017 sono di importo complessivamente non superiore a 3.000 euro.
Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l’azienda coinvolga pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati dopo la data del 24 aprile 2017.
Il limite per fruire della tassazione agevolata viene elevato a 4.000 euro, se nel corso del 2018 l’azienda ha coinvolto pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017.
Le retribuzioni premiali possono essere erogate in una delle seguenti forme:
- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell’impresa e in tal caso sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 10%;
- sotto forma di benefit (a richiesta del lavoratore) intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale; i benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell’importo del premio agevolabile (non si applica nemmeno l’aliquota del 10% prevista per l’imposta sostitutiva);
- sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato (a scelta del lavoratore); in tal caso il valore di tali benefit è assoggettato a imposizione ordinaria.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, possiamo trovarci di fronte ad una delle seguenti situazioni:
- Il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli CU tutti non conguagliati oppure è in possesso di modelli CU non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di compilazione del modello 730/2019, allora, occorre procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie CU in possesso in modo da assoggettare a tassazione ordinaria l’ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le CU in possesso del contribuente.
- Altro caso è quello del contribuente che ha percepito da uno o più datori di lavoro compensi ed è quindi in possesso di uno o più modelli di CU, nei quali in tutto o in parte risultano compilati i campi previsti (punto 571 e 589 della CU), ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti.
Se il contribuente ritiene che la tassazione operata dal sostituto sia meno vantaggiosa può decidere di modificare la tassazione. Per farlo, deve però trovarsi in una delle seguenti condizioni.
La prima condizione è che deve avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per i premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva. In questo caso, è necessario fare concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo di acconto.
La seconda condizione è che il contribuente deve avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria. L’esercizio dell’opzione è possibile solo se nel 2017 ha percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro. In tal caso i suddetti compensi (entro il limite dei 3.000 o 4.000 euro) non devono essere compresi nel reddito complessivo e si calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 10%.
Le somme percepite per premi di risultato devono essere indicate nel rigo C4 del modello 730/2019 e la loro indicazione è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef (rigo C14).
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN