Tra le novità introdotte dal c.d. Decreto Crescita emerge la proroga dei versamenti dal 1° luglio al 30 settembre 2019 per alcune categorie di contribuenti e lo slittamento dei termini per l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi al 30 novembre.
Per quanto riguarda i versamenti, la proroga si applica solo per quest’anno, in deroga alle scadenze ordinarie, per Imposte dirette, IRAP e IVA che scadono tra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019.
Il testo del DL 34/2019 citava quali beneficiari del provvedimento i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, suscitando numerosi dubbi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della proroga.
Per fare chiarezza si è dovuta attendere la risoluzione 64/E del 28 giugno 2019, la quale ha chiarito che la proroga si applica a tutte le attività economiche per le quali sono approvati i modelli ISA indipendentemente dal fatto che gli stessi vengano effettivamente applicati. Ne consegue che anche i soggetti per i quali ricorre una causa di esclusione o che sono esclusi per legge dall’applicazione degli ISA (contribuenti minimi e forfetari) rientrano nella proroga, purché siano rispettate le condizioni generali di accesso alla stessa.
Beneficiano del maggior termine di versamento anche i soci/collaboratori di società, associazioni o imprese, delle suddette attività, che dichiarano i redditi per “trasparenza” (artt. 5, 115, 116 dei TUIR).
Rimangono invece esclusi dalla proroga:
- I soggetti che esercitano attività per le quali non sono stati approvati gli ISA
- I soggetti che dichiarano ricavi o compensi superiori a 5.164.569 €
- Imprenditori agricoli titolari di soli redditi agrari
- Persone fisiche non titolari di Partita IVA (ad eccezione dei soci/collaboratori sopracitati).
Rientrano nella proroga i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei Redditi, IRAP e IVA che scadono tra il 30 giugno 2019 e il 30 settembre 2019 (anche se non riconducibili all’attività di impresa del contribuente).
- Saldo e primo acconto:
- IRES, IRPEF, IRAP
- Addizionali regionali e comunali IRPEF
- Contributi INPS Artigiani, Commercianti, Professionisti, Geometri (non chiarito espressamente)
- IVIE, IVAFE
- Cedolare secca sulle locazioni
- Imposte sostitutive per Minimi e Forfetari
- Altre imposte sostitutive o addizionali che seguono i termini di versamento delle imposte dirette
- Saldo IVA 2018, spostato alla scadenza delle imposte sui redditi
- IVA dovuta in seguito all’adeguamento ai maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare gli indici ISA
- Diritti camerali che, come previsto dal DM 11.05.2001 Art. 8 comma 2, sono dovuti entro il termine previsto per i versamenti delle imposte sui redditi.
La proroga consiste nello slittamento dei versamenti al 30 settembre 2019, senza applicazione della maggiorazione dello 0,40%.
I tributi oggetti di proroga possono essere rateizzati in un massimo di 3 rate, con scadenze diverse a seconda dei soggetti interessati, come si può vedere di seguito:
Titolari di Partita IVA:
- 30 settembre 2019: prima o unica rata
- 16 ottobre 2019: seconda rata
- 18 novembre 2019: terza rata.
NON titolari di Partita IVA le scadenze saranno le seguenti:
- 30 settembre 2019: prima o unica rata
- 31 ottobre 2019: seconda rata
- 2 dicembre 2019 (il 30 novembre 2019 cade di sabato): terza rata.
Altra importante novità introdotta dal Decreto crescita consiste nello slittamento dei termini per l’invio telematico delle dichiarazioni dei Redditi 2019 e IRAP 2019.
Tale novità, contrariamente alla proroga versamenti, non è temporanea, ma definitiva (a decorrere dalla presentazione dei Modelli 2019 anno 2018).
Infatti l’art. 4 bis, comma 2 del DL 34/2019 ha modificato il regolamento di cui al DPR 322/1998 art. 2 prevedendo la presentazione in via telematica delle dichiarazioni entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio solare ovvero, per i soggetti IRES e per i soggetti NON solari, l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Il termine ultimo per l’invio telematico delle dichiarazioni relative all’anno imposta 2018 sarà dunque il 2 dicembre prossimo (dato che il 30 novembre cade di sabato).
La particolarità di questo slittamento dei termini di invio è che lo stesso vale per le dichiarazioni “ordinarie”, mentre per le dichiarazioni “straordinarie” (ovvero quelle che si presentano in caso di: liquidazione, fallimento, trasformazione, fusione, etc.) il termine rimane fissato al nono mese successivo.
Monica Colussi – Centro Studi CGN