È stata prevista l’estensione dell’esonero contributivo denominato “Occupazione Sviluppo Sud” anche nei confronti delle assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.
Alla luce di tale novità, dunque, si sono rese necessarie le istruzioni dell’Inps, emanate con Circolare del 16 Luglio 2019, n. 102, al fine di definire le modalità d’accesso e i requisiti per godere del suddetto beneficio, inizialmente disciplinato dal Decreto Direttoriale ANPAL del 19 Aprile 2019, n. 178 in favore delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 nelle regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise, Sardegna).
Nel dettaglio, beneficiari dell’incentivo sono i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, qualora assumano, a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati:
- privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150);
- il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Tuir (per il 2019 la soglia reddituale risulta essere pari a euro 8.145,00 per il reddito di lavoro dipendente ed euro 4.800,00 per i redditi da lavoro autonomo);
- che alla data di assunzione abbiano un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni).
Inoltre, condizione di spettanza del beneficio è che la prestazione lavorativa si svolga:
- in una regione “meno sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- in una regione “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna);
- indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.
Sul punto, occorre precisare che nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione” verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
L’incentivo, ferma restando la disponibilità delle risorse, può essere riconosciuto:
- per le assunzioni effettuate tra il 1° maggio 2019 ed il 31 dicembre 2019;
- per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019;
- per le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato;
- anche a scopo di somministrazione: in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione;
- per i rapporti di apprendistato professionalizzante;
- per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Per quanto attiene ai rapporti di apprendistato, inoltre, la circolare precisa che l’agevolazione può trovare applicazione solo durante il periodo formativo di rapporto di apprendistato professionalizzante:
- qualora il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato;
- qualora, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a dodici mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso.
Diversamente, l’agevolazione è esclusa nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro:
- domestico;
- intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale;
- di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Rispetto agli importi riconosciuti, le istruzioni Inps ricordano che il beneficio sarà pari:
- alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro;
- con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- per un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua;
- riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità;
- a partire dalla data di assunzione/trasformazione;
- fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.
La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile sarà, pertanto, pari a euro 671,66 (euro 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 21,66 (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, invece, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Con riferimento alle condizioni di spettanza del beneficio, l’incentivo è condizionato all’osservanza dei seguenti requisiti:
- rispetto dell’adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015.
Allo scopo di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “IOSS”, disponibile sul sito internet www.inps.it all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” – una domanda preliminare di ammissione all’incentivo seguendo le istruzioni indicate nella circolare qui oggetto di analisi.
Successivamente l’Inps
- consulta gli archivi informatici dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l’assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l’incentivo, sia disoccupato;
- calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l’incentivo richiesto;
- informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per l’assunzione del lavoratore indicato nell’istanza preliminare.
Per la corretta evasione della procedura, si segnala la necessità di prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà, poi, effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Ricordiamo, tuttavia, che per le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 10 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato