È stato modificato il calendario relativo alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi per via della conversione in legge del Decreto Crescita. In buona sostanza si prevedono due mesi di tempo in più sia per i versamenti che per la presentazione dei modelli. Esaminiamo più in dettaglio il nuovo calendario delle scadenze.
È stata disposta:
- la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019, in favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 12-quinquies commi. 3 – 4);
- la scadenza del termine di presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP (art. 4-bis co. 2) che viene fissato al 30 novembre di ogni anno.
Entrando nei dettagli, l’art.4-bis comma 2 del Decreto Crescita modifica l’art. 2 del DPR 322/98, stabilendo il differimento del termine per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP:
- dal 30 settembre al 30 novembre di ogni anno, per i contribuenti solari;
- dalla fine del nono a quella dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con esercizio di imposta non coincidente con l’anno solare.
A differenza della proroga dei versamenti, i nuovi termini per la presentazione telematica dei modelli REDDITI e IRAP saranno applicati anche per le dichiarazioni presentate negli anni a venire, trattandosi di una modifica a regime che riguarderà tutti i contribuenti.
In particolare, la novità in commento si applica già in relazione ai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, relativi al periodo d’imposta 2018, che non dovranno più essere presentati in via telematica entro il 30 settembre 2019, bensì entro il 2 dicembre 2019 (in quanto il 30 novembre cade di sabato).
Non vengono invece modificati i termini previsti per la presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di:
- liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa (art. 5 del DPR 322/98);
- trasformazione, fusione e scissione (art. 5-bis del DPR 322/98).
In tali casi, pertanto, il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni rimane fissato all’ultimo giorno del nono mese successivo al previsto evento.
Il nuovo termine di presentazione delle dichiarazione dei redditi condizionerà anche le scadenze relative agli adempimenti collegati al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP per quanto concerne:
- la correttiva nei termini che potrà essere presentata entro i termini ordinari (30 novembre) in sostituzione di una precedente dichiarazione errata. In tal modo la dichiarazione correttiva sostituisce integralmente quella presentata precedentemente e consente al contribuente di esporre correttamente tutti gli elementi inerenti la dichiarazione;
- la dichiarazione integrativa per modificare la scelta della compensazione in luogo del rimborso che potrà essere presentata entro 120 gg dalla scadenza, vale a dire entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione;
- la dichiarazione tardiva che può essere presentata entro 90 giorni dai termini ordinari che corrisponderà al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- il termine di presentazione della dichiarazione integrativa sia a favore che a sfavore del contribuente continuerà a essere collegato a quello di decadenza dell’azione di accertamento che equivale al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione.
La dichiarazione sarà considerata omessa quando viene presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari, vale a dire oltre il 28 febbraio dell’anno successivo.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN