[Articolo aggiornato in data 26/02/2021] Con il D.Lgs. 12.1.2019 n.14 è stato emanato il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che ha riformato organicamente la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali. Si tratta di una risistemazione complessiva delle procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare del 1942 e della disciplina delle Crisi da sovraindebitamento del 2012.
Pertanto
- la “Procedura di composizione assistita della crisi”
- la “Procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza”
- l’ “Accordo di ristrutturazione dei debiti”
- il “Sovraindebitamento fino alla possibilità di esdebitazione”
- il “Concordato preventivo”
- la “Liquidazione coatta amministrativa”
- l’ “Amministrazione straordinaria”
- il “Concordato e la liquidazione giudiziale (ex fallimentare)”
sono specificatamente trattate, ma nell’ambito di un unico testo normativo.
Inoltre, anche se in un solo articolo (n. 368), il CCII interviene altresì nell’ambito del diritto del lavoro, a tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.
Una delle finalità del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (in breve CCII) è consentire alle imprese sane ma in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza (raccomandazione 2014/135/UE).
Il nuovo Codice è talmente innovativo che esso contempla perfino l’eliminazione dell’espressione “fallimento”, che storicamente individua una situazione di discredito – cattiva reputazione che inficia la figura di coloro che ne sono assoggettati, non solo nella loro sfera d’interesse imprenditoriale ma anche privatistica.
Perciò l’art. 349 CCII sostituisce l’espressione “fallimento” con “liquidazione giudiziale“, la “procedura fallimentare” con “procedura di liquidazione giudiziale” e il termine “fallito” con “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale“.
L’attenzione alla prevenzione delle situazioni di crisi comporta la distinzione dei concetti di crisi e di insolvenza.
La crisi viene definita (art. 2 CCII) come “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 26.10.2020 n. 147 (art. 1), la definizione di crisi viene così rielaborata: “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Allo stato attuale, la modifica di cui sopra decorrerà dal 1° settembre 2021.
L’insolvenza, invece, viene definita (art. 2 CCII) come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Quindi, la crisi è un fatto intrinseco all’impresa di natura principalmente economico/ finanziaria che si manifesta all’esterno a seguito di taluni inadempimenti nelle obbligazioni pecuniarie contratte, mentre l’insolvenza è un fatto che si manifesta all’esterno dell’impresa come incapacità di natura finanziaria a fare fronte con regolarità e con mezzi normali di pagamento, alle scadenze pattuite delle obbligazioni pecuniarie contratte. Per questo motivo, spesso essa viene considerata definitiva e irreversibile.
In una frase, si può dire che l’insolvenza comprende la crisi ma la crisi non comprende l’insolvenza.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo
Articolo aggiornato in data 26/02/2021