I nuovi ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) hanno sostituito gli studi di settore e si applicano ai contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professioni per favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e indurre all’adempimento degli obblighi tributari. In questo articolo approfondiamo le ipotesi di incompletezza, erroneità dei dati e omissione del modello con le relative sanzioni.
Il regime premiale connesso all’applicazione degli ISA consiste nel riconoscimento di precisi benefici fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.
Nei documenti di prassi (circ. 17/E/2019 e 20/E/2019), l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare che i benefici legati agli ISA sono sempre revocabili, precisando che:
- Il riconoscimento dei benefici in base al punteggio di affidabilità è vincolato all’esito dell’applicazione degli ISA al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari. Ciò significa, quindi, che in caso di correzione, anche con ravvedimento, della dichiarazione presentata tempestivamente da cui derivi per effetto del ricalcolo della specifica posizione ISA un punteggio di affidabilità maggiore rispetto a quello originario ottenuto con i dati originari (errati), il contribuente non potrebbe avvalersi successivamente dei benefici del regime premiale.
- Per dichiarazione presentata entro i termini ordinari, si deve intendere anche quella presentata tardivamente, ma entro i 90 giorni dalla scadenza. Se così non fosse tutte le dichiarazioni tardive presentate nei 90 giorni non consentirebbero l’accesso ai benefici premiali anche in presenza di un punteggio ISA superiore alla soglia prevista.
- Il raggiungimento di un livello di affidabilità idoneo all’ottenimento di benefici premiali deve ritenersi subordinato alla circostanza che i dati dichiarati dal contribuente ai fini dell’applicazione degli ISA siano corretti e completi. Laddove il raggiungimento di una premialità sia l’effetto della dichiarazione di dati incompleti o inesatti, non può ritenersi legittimo il godimento di un beneficio. Ne consegue il disconoscimento dei benefici se, a seguito del ricalcolo dell’ISA con i dati corretti, il punteggio ISA scenda al di sotto delle soglie minime richieste per i singoli benefici. Così, ad esempio, la perdita del beneficio dell’esonero dal visto di conformità comporterebbe l’applicazione della sanzione per omesso versamento (pari al 30% del credito indebitamente utilizzato in compensazione), oltre al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati.
Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione da 250,00 a 2.000,00 euro (all’art. 8 co. 1 del DLgs. 471/1997) con possibilità di avvalersi del ravvedimento con le riduzione ivi previste.
La misura della sanzione è graduata in base al comportamento del contribuente tenendo conto che l’Agenzia delle Entrate inviterà il contribuente a presentare il modello ISA o a correggere spontaneamente gli errori commessi rendendo disponibili nel Cassetto fiscale informazioni in proprio possesso.
Nel caso l’omissione persista, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo (artt. 39 co. 2 del DPR 600/1973 e 55 del DPR 633/1972).
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN