Il Decreto Crescita 34/2019 ha fissato come prima scadenza del nuovo adempimento di invio telematico dei corrispettivi il 31 agosto 2019 (rinviato al 2 settembre in quanto il 31 cadeva di sabato) per i corrispettivi del mese di luglio. Riassumiamo di seguito gli aspetti di questo nuovo adempimento.
Ci si aspettava, però, una proroga al 30 settembre 2019, accorpando così la scadenza di invio dei dati di luglio a quella dei dati di agosto, a seguito di richiesta avanzata da Assosoftware e Rete Impresa Italia per diversi motivi (problemi tecnici legati al nuovo registratore telematico e scadenza in periodo feriale, in primis). Ma tale richiesta non è stata accolta e dunque il 2 settembre appena passato era di fatto la scadenza del primo invio.
La trasmissione telematica dei corrispettivi disposta dall’art.2 del D.lgs. 127/2015 prevede la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi per tutti i soggetti che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate (art. 22 DPR 633/72).
Tale obbligo opera a far data:
- dal 01.07.2019 per i soggetti con un volume d’affari maggiore di euro 400.000,00;
- dal 01.01.2020 per gli altri soggetti.
Non tutte le operazioni però devono essere trasmesse; il DM del 10.05.2019 emanato dal MEF prevede infatti alcuni casi di esonero che riguardano:
- operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (vendita di tabacchi, quotidiani e periodici, prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e di servizi elettronici);
- operazioni relative alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo;
- operazioni collegate alle precedenti effettuate in via marginale;
- operazioni effettuate a bordo di navi, aerei o treni, in caso di trasporto internazionale.
Il decreto crescita 34/2019 stabilisce che “i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione”, restando però immutati gli obblighi di registrazione giornaliera dei corrispettivi e i termini di liquidazione dell’IVA.
Lo stesso decreto crescita dispone, tuttavia, una proroga dei termini di invio dei dati dei corrispettivi: non più entro 12 giorni, ma entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale proroga ha validità di 6 mesi, dunque dal 01.07.2019 al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a euro 400.000,00 e dal 01.01.2020 al 30.06.2020 per gli altri soggetti.
Come indicato nella Circolare 15/E del 28.06.2019, il motivo di tale proroga è stato individuato nelle difficoltà di reperimento e installazione dei nuovi registratori telematici (RT) ed ha validità fino al momento di attivazione del RT e, comunque, non oltre i periodi indicati sopra.
Durante questo periodo transitorio, coloro che non hanno ancora a disposizione il nuovo RT possono trasmettere i dati dei corrispettivi mediante tre modalità:
- utilizzare il servizio messo a disposizione dal 29 luglio dall’Agenzia dell’Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi, compilando manualmente i dati dei corrispettivi oppure caricando un file riepilogativo della singola giornata o di più giornate;
- trasmettere le informazioni mediante il servizio web di compilazione dei corrispettivi giornalieri;
- delegare la trasmissione ad un intermediario abilitato.
Infine, si ricorda che in caso di mancata memorizzazione e/o trasmissione dei corrispettivi sono previste:
- una sanzione pari al 100% dell’imposta (art. 6, comma 3, D.lgs. 471/97);
- la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da 3 giorni ad un mese, se nel corso di 5 anni siano state compiute quattro distinte violazioni di obbligo di emissione dello scontrino fiscale (art.12, comma 2, D.lgs. 471/97).
Elisa Fontana – Centro Studi CGN