Cosa si intende per nucleo familiare ai fini ISEE? Chi ne fa parte? Esaminiamo alcune delle principali novità, con particolare riferimento ai concetti di famiglia anagrafica e nucleo, ai coniugi conviventi e non conviventi, ai figli maggiorenni non conviventi con i genitori.
Premesso che le regole per la definizione del nucleo familiare ai fini ISEE, sancite dal D.P.C.M. 159/2013 (c.d. Riforma ISEE), sono le medesime per tutte le tipologie di DSU previste dallo stesso decreto, con la precisazione che nell’ISEE Socio Sanitario, Socio Sanitario Residenze e nell’ISEE per Dottorato di ricerca è inoltre possibile optare per il c.d. nucleo ristretto, alcune di queste sono state modificate per effetto delle nuove norme introdotte in merito dal D.L. 4/2019 convertito dalla legge 26/2019.
Vediamo quali sono le disposizioni del D.P.C.M. 159/2013 interessate dalle modifiche normative operate dal succitato decreto legge e cosa prevedono queste ultime.
Famiglia anagrafica e nucleo ISEE
L’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013 fissa la regola generale secondo la quale il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (l’insieme delle persone che coabitano e hanno la stessa residenza, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela, di adozione o affettivo [ndr]) alla data di presentazione della DSU.
L’art. 2, comma 5, lett. a-bis) del D.L. 4/2019 ha previsto in merito una sostanziale novità: “i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche (quindi nel caso in cui risultino in stati di famiglia differenti [ndr]), qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.”
Pertanto, a seguito del decreto sopra menzionato, il fatto che un soggetto abbia chiesto al Comune di residenza la separazione del suo stato di famiglia da quello degli altri conviventi, con i quali non ha legami tra quelli sopra riportati (ad esempio lo studente universitario e i suoi coinquilini), non ha più alcuna rilevanza ai fini della composizione del suo nucleo familiare ai fini ISEE che, a seguito della succitata novità normativa, non può più essere composto solo dal soggetto medesimo ma in ogni caso comprende tutti coloro i quali hanno la sua stessa residenza.
Sulla base di quanto fin qui riportato è opportuno evidenziare che se in generale, secondo la regola disposta dall’art. 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013, sopra enunciata, il nucleo ai fini ISEE coincide con la famiglia anagrafica, non sempre si identifica con quest’ultima; comprende, ad esempio, i soggetti fiscalmente a carico non conviventi e i coniugi aventi diversa residenza. Infatti se da un lato il comma 1 dell’articolo appena richiamato sancisce la regola generale già detta, dall’altro fa salve le eccezioni alla stessa previste dall’articolo medesimo.
Coniugi conviventi e non conviventi
I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se a carico IRPEF di altre persone, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare in quanto nei loro confronti si applica esclusivamente il criterio anagrafico.
A scanso di equivoci, il legislatore all’art. 2, comma 5, lett. a), D.L. 4/2019 ha voluto precisare che i coniugi permangono nel medesimo nucleo ISEE anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.
Ricordiamo che le regole previste per i soggetti coniugati, ai sensi della normativa vigente, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Ricordiamo inoltre che il coniuge residente all’estero è attratto nel nucleo familiare del coniuge residente in Italia solo se iscritto all’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).
Figli maggiorenni non conviventi con i genitori
Analizziamo ora un’altra importante norma, introdotta dal D.L. 4/2019, che ha modificato una delle eccezioni alla regola generale cui abbiamo fatto cenno in precedenza.
Si tratta dell’art. 2, comma 5, lettera b) del D.L. in esame, il quale dispone che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare degli stessi esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni (alla data di presentazione della DSU [ndr]), è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
Pertanto il figlio maggiorenne, non residente con i genitori, non coniugato e/o senza figli, non viene più attratto nel nucleo dei genitori stessi per il solo fatto di essere a loro carico IRPEF, qualsiasi sia la sua età (come previsto dall’art. 3, comma 5, D.P.C.M. 159/2013) bensì, a seguito della novità introdotta dal legislatore, unicamente se di età inferiore a 26 anni. Nel caso in cui abbia 26 o più anni fa sempre nucleo a sé non essendo più rilevante il fatto che sia o meno a carico ai fini IRPEF dei genitori.
Per maggior chiarezza e comprensione di quanto trattato nel presente articolo, concludiamo con degli esempi pratici.
Oggi Luca presenta la DSU. È residente da solo, ha 24 anni e nel 2017 era a carico ai fini IRPEF dei genitori. Luca è attratto nel nucleo di questi ultimi. Pertanto il nucleo familiare ai fini ISEE è composto da lui, dalla madre e dal padre.
Oggi Fabio presenta la DSU. Ha 27 anni ed è residente con il nonno. Nel 2017 era a carico ai fini IRPEF dei genitori. Il nucleo familiare di Fabio è composto da lui e dal nonno.
Oggi Elisa presenta la DSU. È residente da sola, ha 20 anni e nel 2017 non era a carico ai fini IRPEF dei genitori. Il nucleo familiare di Elisa è costituito solo da lei.
Oggi Jessica presenta la DSU. È residente con il suo bambino, ha 25 anni, nel 2017 era fiscalmente a carico dei genitori. Il nucleo familiare di Jessica è composto da lei e dal suo bambino. Poiché Jessica è madre, il fatto che fosse a carico ai fini IRPEF dei genitori non ha rilevanza, pertanto non è attratta nel loro nucleo.
Oggi Paolo presenta la DSU. Ha 24 anni, è residente con la moglie, si sono sposati nel 2018. Nel 2017 Paolo era a carico ai fini IRPEF dei genitori. Il nucleo familiare di Paolo è composto da lui e dalla moglie. In quanto coniugato, il fatto che fosse fiscalmente a carico dei genitori non ha rilevanza quindi non è attratto nel loro nucleo.
Andrea Trevisanut – Centro Studi CGN