Bonus pubblicità: confermato per il 2019 ma con qualche novità

È stato confermato il bonus pubblicità per il 2019, ma con qualche novità. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere inviata telematicamente, attraverso il modello disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2019.

Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, andrà confermata ufficialmente la prenotazione effettuata nel mese di ottobre. Tale conferma, da inviare sempre telematicamente, consiste in una dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nell’anno in corso.

I destinatari non sono cambiati: possono accedere al bonus pubblicità le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici, anche on line, e su tv e radio locali, analogiche o digitali. La condizione è che l’investimento superi di almeno l’1% quanto speso nell’anno precedente.

Ciò che invece è cambiato è l’ammontare del credito d’imposta che è per tutti i beneficiari pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Viene quindi meno l’innalzamento al 90% che era previsto per le cosiddette microimprese.

Se l’investimento nell’anno precedente a quello in cui si richiede il bonus è pari a zero, non è possibile fare istanza di accesso al credito d’imposta. Pertanto, le aziende che hanno iniziato l’attività nel corso del 2018 non possono accedere all’agevolazione fiscale in commento.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto a tutti coloro che ne avranno diritto, non ha alcuna rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle richieste di accesso.

Si ricorda che il bonus viene riconosciuto “nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato De Minimis”. Pertanto, in caso di risorse insufficienti, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti coloro che hanno correttamente e tempestivamente presentato l’istanza telematica.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/