Dal 1° gennaio 2020 i crediti IVA infrannuali potranno essere non solo utilizzati in compensazione o essere richiesti a rimborso ma anche essere ceduti. Chiariamo in dettaglio qual è la procedura da seguire per la cessione e quando la cessione del credito risulta inefficace.
La cessione del credito, a livello generale, viene normata dagli articoli 1260 e seguenti del Codice Civile. L’articolo 1260 in particolare prevede che “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, […], purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.
Quindi la disposizione sopra citata è tendenzialmente valida anche per la cessione dei crediti tributari, ma è soprattutto l’articolo 5 comma 4-ter del D.L. 70/1988 a sancire la cedibilità del credito IVA.
Il menzionato articolo riporta nello specifico che “in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate”.
Da ciò risulta che possono essere oggetto di cessione esclusivamente i crediti IVA risultanti da dichiarazione annuale. A seguito della recente modifica, intervenuta ad opera dell’articolo 12 sexies del D.L. 34/2019 (comunemente noto come Decreto Crescita), è stata resa possibile anche la cessione del credito IVA infrannuale, maturato in sede di liquidazione IVA trimestrale. Quest’ultima disposizione è applicabile per i crediti chiesti a rimborso a partire dal 1° gennaio 2020.
In merito alla procedura per eseguire operativamente tale cessione è necessario ottemperare ad una serie di obblighi. La norma che regola tale procedura è individuabile principalmente nell’articolo 69 del Regio Decreto 2440/1923 che prevede che “Le cessioni […] relative a somme dovute dallo Stato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificate all’amministrazione centrale ovvero all’ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento.” (in deroga a quanto previsto dall’articolo 1264).
Inoltre il medesimo Decreto prevede che:
- La notifica precedentemente menzionata resta priva di effetto qualora gli ordini di pagamento siano già stati effettuati;
- La cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio.
Si evidenzia inoltre che “tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da esso istituite, anche quando dotate di personalità giuridica”.
Quanto appena esposto è stato oggetto di chiarimenti più recenti. Nello specifico l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 103/2006 ha reso noto che “la quota di credito IVA rimborsabile dall’ufficio non può essere, a sua volta, ulteriormente frazionata tra più cessionari, potendosi ammettere solo la sua cessione unitaria”. Da ciò si deduce che la cessione del credito può essere parziale ma non può essere rivolta a diversi soggetti: il beneficiario è unico.
In conclusione, come disposto dal Decreto del Ministero delle Finanze 30 settembre 1997 n. 384, la cessione del credito è inefficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria se al momento della notifica, risultano a carico del cedente eventuali iscrizioni a ruolo relative a tributi erariali, notificate in data anteriore a quella della notifica dell’atto di cessione.
Martina Bianchet – Centro Studi CGN