Entro il 31 ottobre i contribuenti soggetti all’obbligo della fattura elettronica hanno la facoltà di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per gli utenti. Come funziona e in cosa consiste?
Come noto, a partire dal 1° gennaio 2019, a seguito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, è previsto l’obbligo di emettere la fattura elettronica.
Nel periodo che intercorre dalla data del 1° gennaio fino alla data del 31 ottobre, l’Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, al solo scopo di acquisire alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture e realizzare un servizio facoltativo che prevede la possibilità di consultare o scaricare i documenti in formato XML transitati attraverso il Servizio di Interscambio (SdI).
Il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche viene attivato solo dopo avere aderito a uno specifico Accordo tra Agenzia delle Entrate (che assumerà il ruolo di responsabile del trattamento dati) e il contribuente (che manifesta la volontà di aderire al servizio e presta il proprio consenso all’Agenzia per memorizzare e conservare i dati delle fatture in formato elettronico).
I contribuenti che aderiranno al servizio entro il prossimo 31 ottobre potranno consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Ricordiamo che i dati che verranno conservati dall’Agenzia delle Entrate sono tutti i dati contenuti nell’articolo 21 del D.P.R. 633/72 ad eccezione dei dati relativi alla quantità e qualità dei beni e dei servizi.
I soggetti che non comunicano la propria adesione entro la data del 31 ottobre, invece, potranno consultare o scaricare i file delle fatture elettroniche solo dopo il consenso espresso.
In caso di mancata adesione, infatti, l’Agenzia delle Entrate cancellerà tutti i files delle fatture elettroniche memorizzati durante il periodo transitorio entro il termine di 60 giorni e i dati relativi alle fatture elettroniche emesse dai contribuenti verranno conservati solo per le normali attività istituzionali e per i consueti controlli automatizzati (fino al decorso dei termini per gli eventuali accertamenti).
È obbligatorio aderire? E se un contribuente non aderisce al servizio?
Nelle varie FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 25 del 19 luglio 2019, si può leggere che in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli incrociati con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica in seguito alla mancata adesione al servizio.
In buona sostanza, i dati rilevanti ai fini fiscali resteranno a disposizione dell’Agenzia anche nel caso in cui il contribuente non aderisca all’accordo di servizio per la consultazione e la conservazione delle fatture elettroniche.
È stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione non comporta l’inserimento del contribuente nelle black list dei soggetti potenzialmente a rischio. La mancata adesione non rappresenta di per sé un elemento di valutazione nell’ambito dell’attività di analisi del rischio condotta dal fisco.
La finalità del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ha come finalità quella di rendere più chiaro e trasparente il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente ed è stato pensato anche per quei piccoli contribuenti che non dispongono di software gestionali per la gestione elettronica delle proprie fatture.
Per concludere, la mancata adesione al servizio non inibisce i controlli incrociati da parte del fisco e, a detta del fisco, non crea una disparità di trattamento rispetto a tutti quei contribuenti che daranno il proprio consenso all’archiviazione completa dei dati.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com