L’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 389 del 24 settembre 2019 affronta il tema della fatturazione immediata e differita, mettendo in risalto il momento del pagamento quale confine tra le due tipologie di fatturazioni. La differenza tra le due modalità non è di poco conto, per via dei diversi termini di trasmissione a cui deve corrispondere un’adeguata organizzazione contabile presso le aziende. Ecco nel dettaglio i termini della questione sotto la lente di ingrandimento dei tecnici del fisco.
Il casus belli è rappresentato da un quesito trattato in un interpello nel quale l’istante effettua interventi meccanici per conto terzi su materiali di proprietà del committente. Al termine dei lavori lo stesso restituisce i prodotti, a più riprese, e precisamente nei giorni 10, 20 e 28 settembre 2019, accompagnati da singoli Ddt (Documento di trasporto), con la causale “reso lavorato”. Ai fini fiscali, inoltre, il contribuente emette una fattura elettronica “riepilogativa” per le prestazioni effettuate, alla fine del mese, nei confronti dello stesso cliente, la quale verrà riscossa non prima dei 30 giorni dalla data della fattura.
La questione posta dall’interpellante riguarda la data da apporre sulla fattura posto che, dal 1° luglio 2019, il documento deve necessariamente riportare la data in cui è stata effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi o, se diverso, il giorno in cui è stato corrisposto, in tutto o in parte, il relativo corrispettivo (articolo 21, comma 2, lettera g-bis), del decreto Iva).
Nella risposta suggerita, il contribuente, anche in ragione quanto riportato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 14/2019, ritiene di poter agire in questa maniera:
- emissione di un unico documento fiscale mensile per tutte le riconsegne accompagnate da DDT, avvenute nello stesso mese solare nei confronti dello stesso committente, indicando, nel campo “data” della sezione “dati generali” del file fattura elettronica, la data di fine mese che rappresenta la data di effettuazione dell’operazione ai fini Iva (30 settembre per il caso esposto);
- trasmissione della fattura elettronica al Sistema di interscambio fino al 15 ottobre 2019 (ritenendola una fattura differita), mentre la relativa Iva confluirà nella liquidazione di settembre.
I tecnici del fisco, nella relativa risposta, hanno ragionato di fino precisando che è possibile emettere un’unica fattura riepilogativa differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese esclusivamente con riferimento a quelle prestazioni per le quali nel mese stesso si sono verificati i presupposti di esigibilità.
Nel caso in esame, l’esigibilità si verifica quando:
- avviene il pagamento del corrispettivo
- oppure viene emessa la fattura anticipata rispetto al pagamento.
In altri termini, nell’ambito dei servizi, è l’incasso della prestazione il presupposto impositivo che fa scattare:
- l’emissione della fattura immediata da trasmettere entro 12 giorni
- oppure la fattura differita con collazione di tutte le prestazioni divenute esigibili nel mese e da inviare entro il giorno 15 del mese successivo.
La pignoleria del fisco assume evidenza nell’ambito dell’e-fattura rispetto alle prestazioni di servizi (DDT o note di consegna), fatturate cumulativamente senza relativo incasso (che rappresenta il presupposto impositivo). Si tratta di una fatturazione anticipata (l’incasso non è avvenuto) rispetto al momento impositivo da cui scaturisce l’obbligo di emetterla.
È un particolare non scevro di conseguenze perché ne deriva che:
- L’imposta diviene esigibile alla data di emissione della fattura, proprio perché la fattura è stata emessa prima del pagamento.
- Non si tratta di fatturazione differita ex articolo 21 comma 4 perché la fattura differita riguarda prestazioni per le quali si è verificata l’esigibilità che coincide con il pagamento (in questo caso manca l’incasso).
- La trasmissione telematica deve avvenire entro 12 giorni dalla data della fattura, e non entro il 15 del mese successivo.
La discriminante, secondo l’Agenzia, tra fatturazione differita e fatturazione immediata nelle prestazioni di servizi risiede nel momento del pagamento e non in quello di emissione dei documenti a supporto (DDT o note di consegna).
Da un punto di vista pratico, volgendo lo sguardo nuovamente al caso oggetto di interpello, la prassi di emettere fattura a fine mese per richiedere il pagamento delle prestazioni effettuate, anche di quelle non incassate, potrebbe essere foriera di errori. Le prestazioni non incassate infatti non potrebbero essere oggetto di fattura differita (con trasmissione entro il 15 del mese successivo) ma solo di fattura immediata con trasmissione entro 12 giorni dalla data della fattura.
Prendendo spunto dal caso oggetto di interpello, l’orientamento per il contribuente dovrà essere il seguente:
- le prestazioni di servizio incassate nel mese di settembre, debitamente documentate a seconda della tipologia di attività svolta possono essere oggetto anche di fattura differita con trasmissione entro il 15 ottobre;
- prestazioni di servizio effettuate ma non incassate nel mese di settembre, laddove la fattura sia emessa con data 30 settembre, la stessa deve essere trasmessa entro il 12 ottobre, trattandosi di una fattura immediata e non differita.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN