[Articolo aggiornato in data 26/02/2021] Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza obbliga l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione, ad avvisare il debitore della sua rilevante esposizione debitoria. Questi, con diverse modalità ed entro 90 giorni, dovrà assumere gli opportuni provvedimenti per evitare la segnalazione all’OCRI.
L’art. 15 del D.Lgs. n. 14/2019 (Il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – in breve CCII) detta misure stringenti sul fronte dell’accumulo dei debiti verso l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione (i cosiddetti creditori pubblici qualificati).
Il motivo di tali procedure è una colonna portante del CCII e cioè la pronta emersione della crisi, in prospettiva del risanamento dell’impresa e del soddisfacimento dei creditori, per evitare che essa sfoci nell’insolvenza.
Se i creditori pubblici qualificati non dovessero eseguire le comunicazioni al debitore, le conseguenze a loro carico sarebbero piuttosto pesanti.
Per l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, la conseguenza consiste nell’inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, mentre l’Agente della Riscossione non potrà opporre il proprio credito per le spese ed oneri di riscossione.
Via PEC (o in mancanza per raccomandata A/R), il debitore sarà avvisato che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante e che, se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, egli:
- non avrà estinto
- o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito
- o per l’Agenzia delle Entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito (art. 3bis D.Lgs. n. 462/1997)
- o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi
- o non avrà presentato domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza,
i creditori pubblici qualificati senza indugio ne faranno segnalazione all’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), anche per la segnalazione agli organi di controllo della società.
Di seguito si indica l’ammontare degli importi considerati rilevanti per gli Enti citati:
AGENZIA DELLE ENTRATE – L’avviso al debitore per debito IVA scaduto e non versato, come da comunicazione di liquidazione periodica decorrente dal primo trimestre 2022, dovrà essere inviato entro 60 giorni dall’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Inoltre, il debito IVA dovrà essere superiore ai seguenti importi:
- € 100.000 fino a un volume d’affari di € 1.000.000 risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
- € 500.000 fino a un volume d’affari di € 10.000.000 risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente;
- € 1.000.000 per un volume d’affari di oltre € 10.000.000 risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente.
I.N.P.S. – L’avviso al debitore dovrà essere inviato entro 60 giorni da quando si verificherà un ritardo nel versamento dei contributi previdenziali di oltre 6 mesi, e per un ammontare maggiore della metà di quelli dovuti nell’anno precedente e comunque superiori a € 50.000.
AGENTE DELLA RISCOSSIONE – L’avviso al debitore dovrà essere inviato entro 60 giorni da quando i crediti autodichiarati o definitivamente accertati, affidati per la riscossione dopo il giorno 1 settembre 2021 e scaduti da oltre 90 giorni superino: € 500.000 per imprese individuali ed € 1.000.000 per imprese collettive.
Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui sopra, l’Ente creditore procede senza indugio alla segnalazione all’OCRI.
Gli Enti citati non procederanno alla segnalazione nel caso in cui il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso P.A. risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni del MEF, per un ammontare complessivo di almeno la metà del debito vantato.
Le Camere di commercio renderanno disponibili ai creditori pubblici qualificati (i tre Enti di cui sopra) un elenco nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza.
Pertanto, è bene che sin d’ora gli imprenditori si adoperino per monitorare in tempo utile il prevedibile andamento del cash flow dell’impresa.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo
Articolo aggiornato in data 26/02/2021