Anche per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Sud Italia è prevista un’agevolazione sulla tassazione dei redditi di pensione estera, che viene effettuata tramite un’imposta sostitutiva. Vediamo nel concreto a chi spetta, qual è l’aliquota agevolata, quali sono le Regioni e i Comuni del Sud Italia interessati e come viene applicata.
Premessa
A partire dal periodo d’imposta 2019, come stabilito dall’art.1 c. 273 della Legge 145/2018, i titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Sud Italia possono usufruire – per opzione – di una tassazione sostitutiva (art. 24-ter del Tuir).
L’art.5-bis del D.L. 34/2019 apporta alcune modifiche ampliandone la durata e l’ambito di applicazione.
Con il Provvedimento n. 167878 del 31 maggio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornite le prime disposizioni attuative; seguiranno ulteriori specificazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
A chi spetta
Possono optare per la tassazione sostitutiva le persone fisiche che:
- percepiscono redditi di pensione e assegni ad esse equiparati, erogati da soggetti esteri;
- trasferiscono la residenza nei Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti delle regioni del Sud Italia di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque anni precedenti a quello in cui esercitano l’opzione e trasferiscono la residenza da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.
Per stabilire quali sono i Comuni interessati si deve fare riferimento al dato risultante dalla Rilevazione Istat riferita al 1° gennaio dell’anno antecedente il primo di validità e ha rilevanza per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione, salvo il trasferimento in altro Comune.
Come accedere
L’opzione, da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui si trasferisce la residenza, ha valore da tale periodo e per i primi nove periodi successivi a quello in cui è esercitata.
È possibile, a partire dal secondo periodo d’imposta, trasferire la residenza da un Comune ad un altro situato in una delle Regioni individuate, rispettando sempre il limite dei 20.000 abitanti.
Nella dichiarazione reddituale il contribuente deve inoltre attestare:
- lo status di non residente per almeno cinque periodi d’imposta precedenti;
- la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale estera prima dell’esercizio dell’opzione, tra quelle in cui sono in vigore cooperazioni amministrative; in tal modo l’Agenzia delle entrate potrà comunicare informazioni alle loro autorità fiscali;
- gli Stati o lo Stato estero per i quali non intende esercitare l’opzione;
- lo Stato estero di residenza del soggetto erogante il reddito;
- l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare a imposta sostitutiva.
Versamento dell’imposta
L’imposta del 7% viene versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Per accertamento, riscossione e sanzioni si applicano le medesime disposizioni attuate per imposte sui redditi.
Agevolazioni
Oltre a godere dell’imposta forfetaria pari al 7% del reddito estero, il contribuente ha diritto:
- alla non presentazione del quadro RW;
- al non versamento di IVIE e IVAFE.
La revoca
È possibile revocare l’opzione in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata direttamente in dichiarazione.
Si ricorda che l’opzione non produce alcun effetto in caso di insussistenza dei requisiti richiesti e che invece gli effetti cessano quando viene meno uno dei requisiti o in caso di omesso/parziale versamento dell’imposta dovuta nei termini, salva la possibilità di ravvedersi entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce l’omissione.
Rita Martin – Centro Studi CGN