A pochi giorni dalla scadenza, fissata per il 2 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito applicativo delle novità introdotte dal Decreto 124/2019 relativamente al versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte dovute per l’anno 2019.
L’art. 58 del DL 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato fiscale alla Legge di bilancio per il 2020”) ha previsto infatti una rimodulazione dei versamenti degli acconti relativi alle imposte sui redditi e l’IRAP, consistente nella possibilità di versare la seconda rata di acconto nella misura del 50% anziché del 60%.
Analizziamo di seguito, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 93/E del 12 novembre 2019, la portata delle novità introdotte, in particolare i soggetti interessati, le imposte cui si applicano, le modalità operative e i riflessi nel Modello Redditi.
Soggetti interessati
Si tratta dei soggetti di cui all’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del DL 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 ovvero quei contribuenti che hanno potuto beneficiare della proroga dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’IRAP al 30 settembre 2019. Nello specifico sono coloro che:
- esercitano, in forma di impresa o lavoro autonomo, attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che gli stessi siano applicati o meno (ad esempio, perché il contribuente rientra nel regime forfetario o nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o in presenza di cause di esclusione dagli ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (per l’anno d’imposta 2018 pari a euro 5.164.569);
- dichiarano nel quadro RH redditi di partecipazione in soggetti ISA.
Imposte interessate
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la rimodulazione si applica, oltre che alle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e all’IRAP, anche alle imposte sostitutive dovute dai soggetti che applicano il regime forfetario (L. 190/2014) e il regime di vantaggio (DL 98/2011), alla cedolare secca, all’IVIE e all’IVAFE.
Modalità operative
La rimodulazione consiste nella possibilità, per i contribuenti che determinano l’acconto con il metodo storico, di versare la seconda rata nella misura del 50% in luogo del precedente 60%, a prescindere dalla circostanza che il primo acconto, pari al 40%, sia già stato in tutto o in parte versato. Conseguentemente l’acconto complessivamente versato sarà pari al 90% dell’imposta dovuta per l’anno 2018 (anziché il 100%).
Nella stessa misura, ovvero 90%, è dovuto l’acconto in caso di versamento in un’unica soluzione.
Riflessi sul Modello Redditi 2019
Dato il breve lasso di tempo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto 124/2019 (27 ottobre 2019) e il termine ultimo di scadenza per l’invio dei Modelli Redditi e IRAP, e posto che nella Risoluzione 93/E l’Agenzia delle Entrate non ne fa cenno, pare che non saranno modificate le regole di compilazione del rigo RN62 del Modello Redditi PF 2019 il quale manterrà i valori degli acconti calcolati al 40% e 60%.
L’Agenzia ha altresì provveduto ad inserire anche nel proprio sito internet istituzionale apposita informativa sulla rimodulazione del secondo acconto delle imposte dovute per l’anno 2019.
Paola Cogo – Centro Studi CGN