In caso di adozione internazionale i genitori adottivi possono dedurre anche le spese riguardanti le verifiche post adozione sostenute dopo la chiusura dell’intero iter? Con la risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019 l’Agenzia delle Entrate fa finalmente chiarezza.
Nell’ambito delle adozioni internazionali gestite da Enti autorizzati, l’articolo 10, comma 1, lettera l-bis del TUIR prevede che i genitori adottivi possano dedurre dal reddito complessivo il 50% delle spese sostenute per l’espletamento della procedura di adozione, disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184
Ai fini della deduzione è sufficiente che il contribuente sia in possesso della certificazione rilasciata dall’Ente, attestante l’ammontare complessivo delle spese sostenute. Le spese oggetto di deduzione riguardano:
- l’assistenza ricevuta dagli adottanti;
- la legalizzazione dei documenti e la traduzione degli stessi;
- la richiesta dei visti;
- i trasferimenti ed il soggiorno nel Paese di provenienza del minore;
- la quota associativa all’ente stesso;
- le spese relative all’espletamento degli adempimenti necessari alla pratica di adozione.
In merito alla procedura di adozione internazionale, però, alcuni Paesi di origine dei minori richiedono anche l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia. Tali verifiche vengono richieste anche dopo l’acquisizione dello status di genitore, quindi a iter di adozione già concluso.
Normativamente, quindi, anche le spese sostenute per l’espletamento di queste relazioni post adozione rientrano tra gli oneri deducibili seppur sostenute dopo la conclusione del procedimento di adozione?
Il dubbio interpretativo nasce dalla lettura combinata della risoluzione n.77/E del 2004 e della circolare n.7/E del 2018 (confermata dalla circolare n.13/E del 31 maggio 2019)
Con la circolare del 2004, infatti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che non possono considerarsi deducibili le spese sostenute per i “reports post adottivi”, cioè quelle connesse alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione. Tale limitazione nasceva dal fatto che, concluso l’iter di adozione, le spese sostenute successivamente avrebbero rappresentato un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, a fronte del quale l’ordinamento tributario riconosce già la detrazione per carichi di famiglia: “le relazioni e gli incontri post-adottivi non costituiscono parte della procedura di adozione che, come si è detto in precedenza, si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni. I predetti adempimenti costituiscono, invece, un onere per la coppia di genitori adottivi necessario per verificare il corretto inserimento del bambino nell’ambito sociale e familiare. Si tratta di un compito afferente alla potestà genitoriale rientrante nel più generico dovere di mantenere, istruire, ed educare i figli, tutelato dalla Costituzione (art. 30) e previsto dal Codice Civile all’art. 147 e per il quale sono già riconosciute dal nostro ordinamento tributario apposite detrazioni (art. 13 del Tuir)”.
Con la successiva circolare del 2018, contrariamente a quanto stabilito nel 2004, l’Agenzia delle Entrate aveva incluso nelle spese deducibili anche quelle riferite agli “incontri post adottivi” ai fini della verifica del corretto inserimento del minore nella famiglia adottiva: “Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, gli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore ed altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore”.
Con la recente risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che le spese necessarie per le relazioni post adottive, costituendo un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale, sono deducibili, ma solo se previste dagli accordi con lo Stato estero di provenienza del minore. La deduzione, dunque, è ammessa solo se le relazioni post adottive sono stabilite da accordi tra Italia e Stato estero del minore oppure da accordi internazionali in materia di adozione, che ne dettino la periodicità e le scadenze.
Concludendo, le spese sostenute dai genitori adottivi per le verifiche post adozione sono deducibili nella misura del 50%, dal momento che costituiscono a tutti gli effetti un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.
Sara Leon – Centro Studi CGN