I soggetti riconosciuti disabili ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3 hanno la possibilità di accedere all’IVA agevolata al 4% e alle detrazioni IRPEF del 19% sull’acquisto di strumenti e ausili che ne facilitino l’autosufficienza. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello numero 422 del 23 ottobre 2019, chiarisce quali sono le spese agevolabili e quali documenti sono richiesti per ottenere tali benefici.
IVA agevolata al 4%
Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’IVA del 4% (art. 1, comma 3-bis del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202) e tale agevolazione si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 2, comma 9, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669).
Ma cosa si intende per sussidi tecnici e informatici? La definizione è contenuta nell’articolo 2, al comma 1 del Decreto del Ministero delle Finanze del 14 marzo 1998: “Si considerano sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”.
Riassumendo, l’IVA agevolata può essere riconosciuta con riferimento a tutti i beni per i quali il medico specialista attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare alle sue esigenze di vita.
La documentazione richiesta per fruire dell’IVA al 4%, quindi, è la seguente:
- il certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’ASL competente;
- la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’ASL competente dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la certificata invalidità e il sussidio.
Detrazione IRPEF del 19%
La lettera c) dell’articolo 15 del TUIR ammette integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese riguardanti i mezzi necessari l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento e i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Nello specifico, con la circolare 13 N del 2019, l’Agenzia delle Entrate fa un elenco dettagliato delle spese che possono godere di tale detrazione:
- il trasporto in autoambulanza del disabile in quanto spesa di accompagnamento (le prestazioni specialistiche effettuate durante il trasporto rientrano, invece, tra le spese sanitarie e possono essere detratte solo per la parte eccedente l’importo di euro 129,11);
- il trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l’assistenza ai disabili (ad es. il Comune);
- l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle per inabili e minorati non deambulanti;
- l’acquisto di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
- l’installazione e manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto con disabilità;
- l’acquisto della pedana sollevatrice da installare su un veicolo ammesso alla detrazione senza vincolo di adattamento in quanto destinato al trasporto delle persone affette da disabilità grave;
- l’acquisto di telefonini per sordi;
- l’acquisto di fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa e i costi di abbonamento al servizio di soccorso rapido telefonico;
- l’acquisto di cucine, limitatamente alle componenti dotate di dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, preposte a facilitare il controllo dell’ambiente da parte dei soggetti disabili, specificamente descritte in fattura con l’indicazione di dette caratteristiche.
La documentazione necessaria al fine di fruire della detrazione è la seguente:
- la certificazione attestante la minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della legge n.104 del 1992 o da Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra;
- la certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio serve per facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione della persona disabile.
Il possesso di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza è infatti richiesta solo per l’aliquota IVA agevolata e non è necessaria per le agevolazioni IRPEF. Appare, dunque, di fondamentale importanza per l’accesso alla detrazione, il possesso del certificato del medico curante che attesti, sulla base di una valutazione tecnica, che sussiste un collegamento funzionale tra la patologia diagnosticata e gli effetti migliorativi che i sussidi che si intendono acquistare possano apportare.
Sara Leon – Centro Studi CGN