Spesso e volentieri, l’interesse degli eredi e dei legati si focalizza sulla compilazione della dichiarazione di successione e sulle relative imposte da versare, e non ci si preoccupa del passaggio di intestazione degli immobili in catasto. Nel caso in cui il de cuius fosse titolare di beni immobili caduti in successione, questi ultimi devono essere anche oggetto di domande di voltura.
Per eseguire le domande di voltura è possibile scegliere una delle seguenti operatività:
a) demandare le volture all’Agenzia delle Entrate;
b) elaborare le volture in autonomia.
Se si intende optare per la soluzione a) cioè demandare le volture all’Agenzia, tale scelta dovrà essere effettuata direttamente al momento della compilazione della dichiarazione di successione, non selezionando la casella presente nel frontespizio della dichiarazione– “Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali”.
In questo caso, le domande di voltura potranno essere presentate solo se non presentano oneri reali, se gli immobili caduti in successione non ricadono in quei territori ove vige il sistema tavolare o se la dichiarazione è presentata nei casi di eredità giacente/eredità amministrata e in caso di trust.
Per tutti gli altri casi l’Agenzia delle Entrate provvederà ad effettuare la voltura automatizzata.
L’esito della domanda potrà essere di tre tipi e verrà comunicato attraverso la ricevuta delle domande di voltura:
- tutti gli immobili sono stati volturati;
- solo parte degli immobili sono stati volturati. In questo caso verranno forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le incongruenze tali da non permettere il perfezionamento delle operazioni di voltura. In questo caso l’Agenzia provvederà ad avvisare il dichiarante e, nel caso, procederà eventualmente ad effettuare le volture con riserva;
- nessun immobile è stato volturato in quanto le volture non sono state eseguibili. La non eseguibilità delle volture avviene quando gli identificativi catastali non sono presenti alla data di presentazione dell’atto; risulta assente l’atto notorio giustificante i passaggi intermedi; risulta presente l’atto notorio ma non da giustificante i passaggi intermedi; il diritto in capo al de cuius è assente dall’intestazione catastale.
Il pagamento delle volture verrà assolto e conteggiato in dichiarazione di successione e addebitato sul conto corrente del dichiarante o dell’intermediario abilitato.
Il calcolo previsto dipenderà dal numero delle circoscrizioni presenti e per ciascuna di esse verrà scontata un’imposta pari a 55,00 euro che andrà sommata alla tassa ipotecaria di 35,00 euro. Il calcolo completo in dichiarazione potrà essere visualizzato al Rigo EF15.
Se invece si intende optare per la soluzione b) cioè non demandare le volture all’Agenzia, si dovrà selezionare la casella presente nel frontespizio della dichiarazione in corrispondenza a – “Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali”.
È sempre possibile per il contribuente produrre tale documentazione autonomamente avvalendosi del software di compilazione voltura 1.1 scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
In questo caso quindi, le domande di voltura verranno prodotte attraverso l’elaborazione del file .dat da presentare al catasto attraverso un supporto informatico. Assieme al file .dat dovrà essere presentata anche la relativa domanda di voltura cartacea contenente il codice di riscontro. Il codice di riscontro sarà utile al Funzionario del catasto al fine di importare il file .dat e poterlo elaborare. In questo caso i costi delle volture verranno calcolati in base alle note presenti nel file .dat e le note a loro volta dipenderanno dalle diverse quote e diritti in capo al de cuius. Pertanto se il de cuius era proprietario di tre immobili, due con quote pari a ½ con diritto di piena proprietà e uno con quota pari a 1/3 e diritto di superficie, le note saranno due.
Nel caso la domanda di voltura sconterà un importo pari a 142,00 euro in quanto una nota sconta un importo pari a 55,00+16,00 euro.
Lauretta Mauro – Centro Studi CGN