L’impresa inattiva è esclusa dagli ISA

La società costituitasi nel 2017 ma iscritta come impresa inattiva presso il Registro Imprese dal 2018 deve indicare come causa di esclusione dagli ISA il “non normale svolgimento dell’attività”. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 479 dell’11 novembre 2019.

Nel caso di specie, l’istante, società costituita nel dicembre del 2017, iscritta da gennaio 2018 presso il Registro Imprese come “inattiva” e con inizio attività ufficiale presentato sempre nel medesimo anno 2018, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se nel suo caso poteva configurarsi una causa di esclusione dagli ISA.

L’Agenzia, nel rispondere al quesito del contribuente, fa una premessa citando la norma generale e le istruzioni alla compilazione dei modelli. Il DL n. 50/2017 (convertito in Legge n. 96/2017) esclude dall’applicazione degli ISA i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta e quelli che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività. Le istruzioni parte generale ai modelli ISA chiariscono che “a titolo esemplificativo, si considera non normale svolgimento dell’attività: […] b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio perché: – la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore; – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività; – è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi”. Inoltre, nei modelli ISA viene richiesta la compilazione del campo “anno di inizio attività, dato che va fornito facendo riferimento alla relativa dichiarazione di inizio dell’attività comunicata all’Amministrazione Finanziaria.

Ciò premesso, viene chiarito che la causa di esclusione relativa all’inizio attività può essere dichiarata per il periodo d’imposta per il quale la dichiarazione di inizio dell’attività è stata comunicata all’amministrazione finanziaria, nel caso dell’istante il 2017. Di conseguenza, ricorrendone i presupposti, dal 2018 in poi, può essere dichiarata esclusivamente la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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