Tra le novità che emergono scorrendo i 119 articoli del disegno di legge di Bilancio per il 2020, attualmente all’esame del Parlamento, spiccano le nuove regole riguardanti i contribuenti c.d. forfettari. Contrariamente a quanto annunciato inizialmente dal Governo, che aveva previsto una modifica sostanziale del regime forfettario, il disegno di legge della finanziaria 2020 sembra apportare variazioni più contenute al regime.
L’art. 88 della bozza rubricato “Regime forfettario” esordisce sopprimendo la flat tax al 20% per i contribuenti con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro che sarebbe dovuta entrare in vigore con decorrenza 1° gennaio 2020 (art. 1, commi da 17 a 22, l. n. 145/2018).
Analizziamo come potrebbe cambiare, invece, il regime forfettario per i contribuenti con un ammontare di ricavi/compensi fino a 65.000,00 euro.
Gli aspetti principali in discussione possono essere rappresentati nella seguente tabella:
Dalla tabella di sintesi emerge che:
- Viene mantenuto fermo a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato che a seguito della percentuale di redditività viene tassato con un’imposta sostitutiva del 15%.
- Viene nuovamente introdotto, come condizione per l’accesso, il limite delle spese sostenute per il personale nonché per il lavoro accessorio, per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.
- Viene nuovamente prevista l’esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (tra cui quelli di pensioni) eccedenti l’importo di 30.000 euro.
L’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 127/2015 prevede l’esonero per i contribuenti in regime forfettario dall’obbligo di fatturazione elettronica. La modalità cartacea potrà essere mantenuta per l’anno 2020 anche in eventuale sostituzione di scontrini fiscali o ricevute, evitando con questo sistema di dovere installare i nuovi registratori di cassa telematici.
La bozza del disegno di legge stabilisce, però, un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica anche per chi si trova nel regime forfettario: un anno in meno del termine a disposizione dell’Agenzia delle entrate per notificare un avviso di accertamento fiscale con il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento che viene ridotto da cinque a quattro anni.
Tra le altre novità in via di introduzione, si segnala quella che stabilisce che ai fini del riconoscimento della spettanza o determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato al regime forfettario.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN