Il MISE, con nota del 9 ottobre 2019, ha nuovamente affrontato il dibattuto e controverso tema dei soggetti legittimati alla sottoscrizione delle pratiche telematiche (Comunicazione Unica e Deposito Bilancio). Con il presente articolo cercheremo di fare un po’ di chiarezza sul tema, ripercorrendone le vicende e l’evoluzione normativa in materia.
Con la legge speciale 340 del 2000 viene introdotto l’obbligo per le società di inviare all’ufficio del Registro delle Imprese le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano per via telematica, ovvero su supporto informatico mediante l’utilizzo della firma digitale. Inizialmente l’obbligo era previsto decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge (e cioè dal 9 dicembre 2001). Tuttavia, a seguito di successive proroghe di legge, l’invio telematico delle domande, delle denunce e degli atti agli uffici del registro delle imprese è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2003, salvo che per talune categorie di atti per i quali l’obbligo è decorso dal 1° novembre 2003.
L’obbligo per le società di inviare gli atti per via telematica con firma digitale ha determinato l’esigenza di prevedere forme semplificate per l’adempimento degli obblighi di legge. Con la finanziaria 2004 vengono aggiunti due commi (2 quater e 2 quinquies) all’articolo 31 della legge 340/00, nei quali viene prevista la possibilità per i dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, di presentare al registro imprese la domanda di deposito dei bilanci e degli altri documenti previsti dall’articolo 2435 Codice Civile per via telematica, nonché di attestare la conformità all’originale dei documenti che accompagnano la domanda stessa. Tale facoltà si estende per tutti gli atti societari per i quali la legge non preveda espressamente l’intervento di un notaio.
Alcune difficoltà interpretative della nuova norma hanno portato dapprima Unioncamere, con Circolare 1551 dell’11/02/2004, e successivamente anche l’allora Ministero della Attività Produttive, con Circolare 3575/C del 20/04/2004, a chiarire la forma di tale incarico ovvero un’apposita dichiarazione sotto la responsabilità del professionista (nell’ambito della pratica inoltrata al registro delle imprese) di aver ricevuto l’incarico in questione. Nella stessa Circolare vengono citati inoltre i richiami normativi di tale dichiarazione, in particolare il DPR 445/2000.
Unioncamere chiarisce inoltre che “per gli altri professionisti e per gli altri intermediari, per i quali si ritiene ammissibile la “delegabilità” da parte del soggetto legittimato o obbligato all’adempimento pubblicitario, continuano a valere le modalità di presentazione delle domande all’ufficio del Registro delle imprese illustrate nella “Guida all’invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese” curata dall’Unioncamere e cioè la possibilità di utilizzare il modello di procura, ivi allegato.”
Viene pertanto ammessa esplicitamente la possibilità per tutti gli intermediari muniti di apposita procura speciale di presentare le domande al Registro delle Imprese, possibilità che non viene tuttavia esplicitata nella Circolare ministeriale 3575/C. Tale discrasia ha portato negli anni alcuni uffici del Registro delle Imprese ad ammettere la sottoscrizione delle pratiche tramite procura speciale ed altri a limitare tale possibilità ai soli soggetti obbligati (titolari1, legali rappresentanti, ecc.) o legittimati (ad esempio per le società gli intermediari iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili2).
La recente Nota del MISE, in risposta ad un’istanza presentata da un intermediario iscritto alla sezione B dell’Albo dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili (sul divieto di utilizzo della procura speciale per le pratiche di variazione degli organi sociali imposto dalla CCIAA di Roma), ha ribadito che la possibilità di sottoscrivere le domande al Registro delle Imprese deve riferirsi ai soli iscritti alla suddetta sezione A. Sulla scia di quanto espresso dal MISE, diversi uffici provinciali (ad esempio Roma, Milano, Bologna, Treviso-Belluno) hanno calendarizzato per i prossimi mesi l’abbandono della procura speciale per determinate tipologie di pratiche, limitando l’attività degli intermediari non iscritti alla sezione A alla mera predisposizione e invio delle pratiche telematiche, le quali dovranno tuttavia riportare la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento.
Davide Bottos – Centro Studi CGN
1 La possibilità di utilizzare il modello di procura speciale è stata poi ammessa anche dal MISE con Circolare 3616/C del 15/02/2008, in risposta alle prevedibili difficoltà operative che l’introduzione della Comunicazione Unica avrebbero comportato per gli “imprenditori individuali, di regola meno organizzati nell’utilizzo delle nuove tecnologie”
2 L’articolo 78, comma 1 del D.Lgs 139/2005 ha infatti previsto che “A decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti” o ai “dottori commercialisti”, nonché i richiami agli “iscritti negli albi dei ragionieri o periti commerciali” o ai “ragionieri e periti commerciali” contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo”