Con la risposta n. 508/E del 10 dicembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’acquisto di parrucche per compensare un danno estetico subito dal contribuente sconta l’aliquota IVA del 4% se la prescrizione medica viene rilasciata da un qualunque medico del servizio sanitario pubblico regionale. Tale precisazione ha quindi permesso al contribuente residente nella regione Lombardia di fruire dell’agevolazione fiscale anche se la prescrizione proveniva da un medico che operava presso l’Agenzia delle Tutela della Salute (Ats). Secondo l’Agenzia, ciò che rileva, ai fini della detrazione, è che la ricetta provenga da uno specialista che lavora nella struttura pubblica.
La vicenda
La società che ha presentato l’interpello ha innanzitutto precisato che una parte consistente della sua clientela è costituita da soggetti affetti da disagio psicologico e che, a causa dei danni estetici, ricorrono all’acquisto di parrucche al fine di compensare tale disagio.
La società istante, inoltre, ha anche precisato che opera in numerose Regioni, le quali hanno un sistema sociosanitario caratterizzato da proprie regole e da medici che potrebbero operare all’interno di strutture sanitarie pubbliche diverse dalle ASL. In merito, infatti, va detto che con la riforma del sistema sociosanitario regionale operata nel 2015, la Regione Lombardia ha abolito le ASL e istituito le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), nell’ambito delle quali operano gli anzidetti medici.
L’istante si è rivolto all’Agenzia delle entrate per sapere se per le parrucche realizzate a seguito di prescrizioni di medici non operanti nelle ASL si possa applicare l’Iva al 4%.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, l’Agenzia ha senza indugio precisato che non rileva la denominazione della struttura sanitaria. Ne deriva che la prescrizione medica autorizzativa, necessaria per l’applicazione dell’Iva ridotta rilasciata in favore di un contribuente residente nella regione Lombardia per l’acquisto di una parrucca, quale ausilio volto a sopperire a una mancanza fisica, sarà necessariamente predisposta da un medico specialista operante per l’Ats di riferimento. Al contrario, nelle regioni dove non è intervenuta un’analoga riforma, la prescrizione sarà rilasciata da un medico specialista operante all’interno del sistema sanitario pubblico o della struttura privata accreditata.
Confermati, infine, gli orientamenti sulla detraibilità della spesa in esame, considerata la natura di protesi sanitaria. Infatti, sostiene l’Agenzia, sulla base delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero della Salute secondo cui “se si tiene in considerazione la funzione della parrucca di correzione di un danno estetico conseguente ad una patologia e, contemporaneamente, di supporto in una condizione di grave disagio psicologico, non vi sono dubbi sulla possibilità di caratterizzare tale funzione come sanitaria“, si può concludere che anche la parrucca “può rientrare nel novero delle protesi sanitarie se fabbricata ed immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico (…) e quindi obbligatoriamente marcata CE (…)”
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN