Nel 2019 il CNDCEC ha elaborato il modello di autovalutazione di rischio di studio indicando la data del 1° gennaio 2020 quale termine ultimo per eseguirla.
Nel 2019 il CNDCEC ha elaborato le “Regole tecniche” e le “Linee guida” esplicative, che i Commercialisti e gli Esperti contabili devono seguire, per rispettare gli obblighi di valutazione del rischio in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo.
Tra queste prescrizioni spicca l’autovalutazione del rischio di studio che, dopo una prima scadenza fissata per il 23 luglio 2019, dovrà essere eseguita entro il 1° gennaio 2020.
Essa rispecchia quanto previsto dalla Regola tecnica n. 1 e, in buona sostanza, misura il rischio connesso alla propria attività professionale.
Per assolvere all’obbligo, si potrà utilizzare il modello “AV.0”, allegato in formato modificabile alle citate Linee Guida elaborate dal CNDCEC a maggio 2019.
La procedura di autovalutazione del rischio si articola in tre fasi:
- il rischio inerente e cioè quello correlato alla probabilità che l’evento dannoso possa verificarsi e le sue conseguenze;
- l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi per individuare eventuali vulnerabilità di studio che quindi permetterebbero al rischio inerente di concretizzarsi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati;
- la determinazione del rischio residuo con l’adozione di procedure per la gestione e la mitigazione dello stesso.
Per valutare ognuno dei tre punti sopra illustrati, il professionista potrà utilizzare una scala di valori di rilevanza del tipo che segue:
1 = non significativa;
2 = poco significativa;
3 = abbastanza significativa;
4 = molto significativa.
Detti valori dovranno essere attribuiti come segue:
- a ciascuno dei 4 fattori relativi al rischio inerente, rifacendosi poi alla loro media aritmetica;
- a ciascuno dei 4 fattori inerenti la vulnerabilità, rifacendosi poi alla loro media aritmetica;
- a un mix dei due precedenti, ponderati però il primo al 40% e il secondo al 60%.
Alla fine, tramite un’apposita tabella, sarà stabilito il livello di rischio di studio conseguito, che si distingue in due macro categorie:
- non o poco significativo;
- abbastanza o molto significativo.
Il professionista, nel caso n. 1, si limiterà alla gestione del rischio per mantenerne il basso livello, mentre nel caso n. 2, dovrà individuare adeguate azioni mitigratrici in termini di organizzazione e implementazione della formazione di studio.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo