È entrato in vigore il 10 novembre 2019 il D.Lgs. n. 125/2019 che apporta rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 231/2007 (concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo). Tra le tante novità, spicca quella relativa all’ampliamento dei soggetti obbligati.
Tra le novità inserite nell’art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007, spiccano:
- i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche e di opere d’arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere (anche quando tale attività è effettuata da gallerie d’arte o case d’asta di cui all’art. 115 TULPS), qualora il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia pari o superiore a € 10.000;
- i soggetti che conservano o commerciano opere d’arte ovvero che agiscono da intermediari nel commercio delle stesse, qualora tale attività è effettuata all’interno di porti franchi e il valore dell’operazione, anche se frazionata, o di operazioni collegate, sia pari o superiore a € 10.000;
- i prestatori di servizi di portafoglio digitale definiti come ogni “persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
In base alle nuove disposizioni, fra i prestatori di servizio sono ricompresi le persone fisiche o giuridiche che forniscono a terzi a titolo professionale – anche online – servizi:
- funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione in valute aventi corso legale e anche in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali;
- di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle stesse valute.
Per gli agenti che svolgono attività di mediazione immobiliare, viene specificato che essi rientrano tra i soggetti obbligati alla normativa, quando intervengono quali intermediari nella locazione di immobili con canone mensile pari o superiore a € 10.000.
In ultimo, aumenta il novero dei soggetti considerati dalla normativa quali PEP (persone politicamente esposte).
Nella definizione di tali soggetti vengono comprese le persone fisiche che, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo