Bar con rivendita di biglietti dell’autobus: nessun obbligo di emissione del documento commerciale

I bar che vendono biglietti e abbonamenti dell’autobus non devono emettere alcun documento commerciale in quanto il loro corrispettivo è costituito dall’aggio e non dall’incasso percepito dal cliente. A precisarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 394 del 7 ottobre 2019.

Nel caso di specie, l’istante, attività di bar e pasticceria rientrante tra i soggetti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019 poiché nel corso del 2018 ha conseguito ricavi superiori a 400.000 euro e che nell’ambito della propria attività vende biglietti ed abbonamenti degli autobus, chiede tramite interpello quali siano le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi. In particolare, considerato che quotidianamente memorizza i corrispettivi tramite registratore di cassa in regime di esenzione IVA sebbene l’effettivo ricavo sia rappresentato esclusivamente dall’aggio, chiede se il registratore di cassa possa essere impostato in modo da non registrare e trasmettere gli incassi evitando erronee duplicazioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 394 del 7 ottobre 2019, richiama l’art. 2, co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 che ha introdotto l’obbligo di emissione dello scontrino elettronico e dei conseguenti registratori di cassa telematici per l’invio dei corrispettivi giornalieri e il provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016 con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, nonché predisposte apposite specifiche tecniche. Ciò premesso, per quanto attiene alla rivendita di biglietti ed abbonamenti degli autobus, nel presupposto che l’IVA è assolta a monte dal gestore del servizio di trasporto ai sensi dell’art. 74 del DPR 633/72 e che, ai fini delle imposte sul reddito, il corrispettivo del rivenditore è costituito dal solo aggio, che deve essere separatamente documentato mediante emissione di  fattura nei confronti del gestore del servizio, conferma che l’istante non è tenuto ad emettere alcun documento commerciale all’atto della cessione dei titoli di trasporto e che in tal senso sono stati impostati i registratori di cassa che non prevedono un sistema di memorizzazione specifico per tali somme, onde evitare erronee duplicazioni.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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