La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22987/2019 depositata il 16 settembre 2019, sanziona con la relativa nullità la delibera adottata dall’Assemblea societaria nel caso in cui siano mancanti gli elementi necessari per la corretta formazione della volontà sociale deliberativa ossia l’informazione preventiva dei soci in merito all’avvio del procedimento deliberativo e sugli argomenti da trattare (ordine del giorno).
Si stabilisce inoltre che è triennale il termine di impugnazione della delibera societaria approvata dall’assemblea, se uno dei soci non è stato informato o regolarmente convocato ed il termine per impugnare decorre dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.
La convocazione, inoltre, non solo deve essere spedita anteriormente, ma deve, comunque essere ricevuta prima dell’assemblea di modo da consentire un consapevole esercizio del potere deliberativo (Sentenza 23218/2013 Corte di Cassazione).
La stessa Cassazione afferma che l’espressione utilizzata all’art. 2479 ter c.3 c.c. in tema di SRL («le decisioni dei soci di SRL aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assoluta assenza di informazioni») è da assimilare all’espressione utilizzata all’art. 2379 c.1 c.c. in tema di SPA, in base a cui «nei casi di mancata convocazione dell’assemblea» la delibera è nulla e può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse nel termine di 3 anni dalla trascrizione della delibera nel registro delle imprese.
Ulteriore conferma del termine triennale si ritrae, infine, proprio dall’art. 2479 ter, primo comma, cod. civ., in quanto la facoltà di impugnazione nel termine breve (ossia 90 giorni) è attribuita ai soci che non hanno consentito alla deliberazione, ossia ai soci assenti, astenuti e, naturalmente, a quelli dissenzienti, tra i quali non è possibile far rientrare i soci non avvisati, poiché la loro mancata comparizione non può assumere la veste di una sciente assenza, né ancor meno di una forma di astensione o di dissenso.
Il caso in commento riguarda l’invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio dell’anno 2007 per omessa previa convocazione dell’ex socio.
Quest’ultimo, che veniva a conoscenza dell’occorsa riunione solamente per effetto della successiva notifica del verbale d’assemblea, avrebbe dovuto ricevere regolarmente l’avviso di convocazione per la suddetta assemblea al fine di potervi partecipare.
Nel primo grado di giudizio ed in appello veniva disposta non la nullità della delibera assembleare ma l’annullabilità nel breve termine di impugnazione (90 giorni) in quanto si ritiene che per effetto della regolare notifica all’ex socio del verbale di assemblea non sia configurabile un’ipotesi di “assenza assoluta di informazioni”.
Il socio soccombente ricorreva, quindi, per Cassazione.
La Cassazione non ha condiviso le argomentazioni del giudice di merito, precisando, in particolare, che l’art. 2479 ter c.3 c.c., stabilisce che sono impugnabili nel termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della società a responsabilità limitata “le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazioni”. Queste ultime sono decisioni nulle per l’assonanza di tale forma di invalidità con quella dettata dall’art. 2379 c.c. in tema di SPA.
Orbene, nel caso in esame, la volontà sociale si era formata all’esito di una consultazione assembleare, della quale il ricorrente non era stato preventivamente informato, né sulla convocazione, né sull’argomento previsto all’ordine del giorno.
Per concludere, quindi, la Corte ha ritenuto che l’espressione “assenza assoluta di informazioni”, contenuta dell’art. 2479 ter, c. 3 c.c. ricomprenda anche il mancato avviso della convocazione, da cui la nullità della delibera.
Fabrizio Tortelotti