I nuovi obblighi di segnalazione a carico degli intermediari

In merito alle operazioni fiscali sospette, a partire dal 2020 i professionisti e, in generale, gli intermediari avranno nuovi obblighi di segnalazione all’Agenzia delle entrate se, come pare, entro la fine dell’anno, l’Italia recepirà la direttiva 2018/822/Ue, nota anche come “Dac6”.

Il quadro normativo

La direttiva 2018/822/Ue costituisce l’ultimo atto (in ordine di tempo) con cui è stata modificata, nel tempo, la direttiva 2011/16/Ue (la Dac1). Tale direttiva mira a implementare sempre più la trasparenza fiscale e finanziaria in ambito europeo mediante sistemi che contrastino la frode, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. La finalità, stando al testo della direttiva, è quello di tutelare gli interessi finanziari degli Stati membri e della Ue aumentando lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali coinvolgendo, ove necessario gli intermediari e i contribuenti.

La direttiva 2018/822/Ue prevede nuovi obblighi di compliance tanto a carico dei contribuenti quanto in capo agli intermediari. Secondo la bozza di decreto legislativo che recepirà la direttiva in commento, sono annoverati tra i soggetti obbligati i professionisti, le banche e gli intermediari finanziari.

Il perimetro di applicabilità in capo ai professionisti

I professionisti interessati dalla direttiva Dac6 sono i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio, quali i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro, i notai e gli avvocati.

Un aspetto particolarmente importante affrontato dal Decreto legislativo di recepimento riguarda la comunicazione nel caso di intermediario vincolato dal segreto professionale. A tal fine, un intermediario può considerarsi esonerato dall’obbligo di comunicazione qualora la stessa sia stata effettuata dall’altro intermediario, ovvero, nel caso di segreto professionale; a quest’ultimo proposito però non vi è obbligo solo se vengono espletati compiti di difesa in un procedimento dinanzi l’autorità giudiziaria oppure se, dalle informazioni da inviare, può emergere a carico del cliente una sua responsabilità a carattere penale.

L’ambito di applicazione della direttiva 2018/822/Ue riguarda i meccanismi transfrontalieri caratterizzati da almeno uno degli “elementi distintivi” indicati all’allegato IV della direttiva in esame.

La direttiva europea dovrebbe essere recepita entro la fine 2019 ed essere applicata dal 1° luglio 2020. Tuttavia, considerata la clausola di retroattività della sua applicabilità, i soggetti obbligati ai sensi della direttiva Dac6, potrebbero essere costretti a inviare i dati in relazione ai meccanismi attuati dalla data di entrata in vigore della Direttiva 2018/822/Ue e cioè dal 25 giugno 2018 al 30 giugno 2020 (dal 1° luglio scatterebbe comunque l’obbligo).

Considerata la complessità e il termine per implementare gli ordinamenti legislativi necessari al recepimento della direttiva “Dac6”, non rimane che confidare nella chiarezza del testo del decreto di recepimento.

Massimo D’Amico – Centro Studi CGN