Il Ministero dell’Economia e delle finanze, con proprio decreto del 22 novembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre, ha individuato nuovi soggetti obbligati alla trasmissione dei dati per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Le nuove regole operano a partire dal 2020, pertanto le prestazioni sanitarie effettuate dai soggetti individuati dal decreto, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019, dovranno essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione del modello 730 precompilato.
I soggetti individuati dal nuovo decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sono gli iscritti agli albi della professione sanitaria di:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- assistente sanitario;
Modalità di trasmissione delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi 2020
Il decreto del Ministero dell’Economia emanato il 22 novembre 2019 non modifica le modalità di trasmissione delle spese sanitarie all’Agenzia delle Entrate. In altre parole, i professionisti individuati dovranno utilizzare, analogamente agli altri obbligati, il Sistema Tessera Sanitaria e trasmettere i dati utilizzando i canali telematici.
Va solo precisato che, al fine del rispetto dei dati personali, l’Agenzia delle Entrate dovrà emanare un provvedimento per fissare le modalità tecniche di utilizzo dei dati trasmessi.
Le prestazioni individuate tra quelle da trasmettere al Sistema Tessera Sanitario sono quelle che risultano dalle ricevute di pagamento, dagli scontrini fiscali. Dovranno ovviamente essere trasmessi anche gli eventuali rimborsi di spese mediche e di spese veterinarie sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La scadenza per la trasmissione dei dati è fissata al 31 gennaio 2020.
Per le finalità individuate dal decreto del 22 novembre sopra descritto, inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore presente decreto, la Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché l’ordine dei biologi dovranno rendere disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi dei soggetti obbligati alla trasmissione.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN