Rientra nel regime di non imponibilità la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda avvenuta nel 2019, di un contribuente che applica, a partire dal 1° gennaio dello stesso anno, il regime forfetario?
La plusvalenza derivante da cessione d’azienda rientra nel regime di non imponibilità. A chiarirlo è la stessa Agenzia delle Entrate con la risposta n. 478 dell’11 novembre scorso ad un contribuente che nel 2019 ha ceduto l’attività che esercitava chiudendo contestualmente la partita IVA.
In questo articolo facciamo una breve sintesi del contenuto della risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, partendo prima dalla soluzione proposta da quest’ultimo. In premessa, il contribuente ritiene di essere in possesso dei requisiti per rientrare nel regime forfetario per il periodo d’imposta 2019 e di non incorrere in nessuna delle cause ostative previste dal comma 57, articolo 1 della L. 190/2014.
Nel fornire la propria soluzione, il contribuente richiama la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate, secondo la quale le minusvalenze e le plusvalenze realizzate in corso di regime forfetario non hanno rilevanza fiscale, anche se sono riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime.
Il contribuente ritiene che la plusvalenza realizzata nel 2019 a seguito della cessione dell’azienda non debba essere soggetta a tassazione e per questo chiede il parere all’Agenzia delle Entrate.
Ed ecco la risposta dell’Agenzia delle Entrate che conferma almeno in parte le argomentazioni del contribuente: nessuna tassazione è dovuta per le eventuali plusvalenze (e minusvalenze) che derivano dalla cessione d’azienda, ma l’avviamento non rientra nel regime di non imponibilità.
Vediamo un po’ più in dettaglio le motivazioni dell’Agenzia delle Entrate con la risposta fornita al contribuente.
Con riferimento alla plusvalenza, nella circolare viene confermato che non sono soggette a tassazioni le plusvalenze e le minusvalenze realizzate con cessione d’azienda per i soggetti che rientrano nel regime forfetario.
Come si può evincere dalla lettura della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016 (richiamata dal contribuente), nella stessa non c’è alcun riferimento al trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze e alle minusvalenze (che erano imponibili invece nel regime dei contribuenti di minori dimensioni).
Relativamente ai criteri di determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate dopo l’uscita dal regime, la disciplina dettata dal comma 72 dell’articolo 1 della L. 190/2014, costituisce una conferma circa l’implicita volontà del legislatore di non attribuire alcun rilievo alle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel corso del regime forfetario per effetto della vendita dei beni strumentali.
Con riferimento al corrispettivo imputabile all’avviamento, l’Agenzia fa presente che non si è in presenza di una plusvalenza relativa a un bene dell’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione ai fini fiscali, ma di un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica e, in quanto tale, riconducibile nell’ambito dei ricavi di cui al comma 64 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014. In ogni caso il contribuente può assoggettarlo a tassazione separata (art. 17, comma 1, lettera g del T.U.I.R.) o farlo concorrere alla determinazione dell’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel 2019, cui applicare il coefficiente di redditività per determinare il reddito imponibile.
Il corrispettivo imputabile all’avviamento, quindi, non costituisce un plusvalore relativo a un bene relativo all’impresa il cui costo non è stato oggetto di deduzione fiscale, ma è un valore rappresentativo della capacità reddituale prospettica e riconducibile, pertanto, nell’ambito dei ricavi.
Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN
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