Molte le novità che caratterizzano il contenuto del D.Lgs. n. 125/2019 che modifica il D.Lgs. n. 231/2007 (concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo).
Fra queste: l’individuazione “residuale” del titolare effettivo e l’ulteriore allargamento della platea dei soggetti considerati persone politicamente esposte.
Innanzitutto cambiano i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche.
Come è noto, in questi casi essi vanno individuati nella persona/e fisica/e cui, in ultima istanza, è riferibile:
- la proprietà diretta (superiore al 25% del capitale);
- la proprietà indiretta (partecipazione superiore al 25% del capitale, posseduto per il tramite di società controllate/fiduciarie/interposta persona) della persona giuridica;
- ovvero il controllo della stessa.
Il controllo si esercita qualora l’esame dell’assetto proprietario non consenta l’individuazione univoca delle persone cui attribuire la proprietà diretta o indiretta, per cui il titolare effettivo sarà individuato in:
- colui/coloro cui spetti la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- oppure i voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
- oppure l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.
Nei casi di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni e simili), per i titolari effettivi bisognerà riferirsi:
- ai fondatori (se viventi)
- ai beneficiari se individuabili
- oppure a coloro che hanno poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
Quest’ultimo riferimento opera anche in caso di società, come criterio d’individuazione residuale. In questi casi nel fascicolo si manterrà traccia dei motivi per cui non è stato possibile individuare il titolare effettivo con gli ordinari criteri.
Ancora, circa le condizioni che fanno ritenere un soggetto persona fisica assimilabile ad un PEP, con una variazione al 3.1 della lett. dd) dell’art. 1 si precisa che “sono persone politicamente esposte anche le persone fisiche che, ai sensi del D.Lgs. n. 231-2007, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari”.
Si ricorda che un “PEP” è da considerarsi tale e quindi soggetto ad una procedura di adeguata verifica della clientela rafforzata (art. 24), all’atto in cui intrattiene un rapporto nella sua sfera privatistica, restando escluso il caso in cui il predetto PEP agisca in veste di organo della Pubblica amministrazione. Infatti, in questo caso, fermo restando ogni obbligo rapportato al grado di rischio rilevato in concreto, si potranno applicare le misure semplificate di cui all’art. 23 previste in presenza di basso rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo