A seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica ma soprattutto del differimento temporale per la loro trasmissione, analizziamo quali date occorre considerare al fine della corretta registrazione contabile delle fatture emesse.
Molto spesso si confonde la data del documento con il momento di emissione della fattura o la data dell’operazione; è quindi utile comprendere il significato dei vari termini utilizzati sia dal Legislatore sia dall’Amministrazione Finanziaria al fine di poter registrare correttamente le fatture.
Le date da considerare e a cui porre attenzione sono:
Data documento: data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica. La data documento deve essere annotata nel Registro IVA.
Data operazione: data di effettuazione dell’operazione individuabile ai sensi dell’art. 6 DPR 633/72 ossia, in linea generale, per:
- le cessioni di beni:
- immobili – corrisponde al momento della stipulazione del contratto;
- mobili – corrisponde al momento della consegna o spedizione;
- le prestazioni di servizi corrisponde al momento di pagamento del corrispettivo.
Nel caso di fatture immediate coincide con la data documento.
Data emissione: data di avvenuta “trasmissione” che viene attestata inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) dallo SDI (Sistema di Interscambio).
Registrazione contabile delle fatture di vendita
In sede di registrazione delle fatture di vendita, occorre considerare la data di emissione, la data documento e la data operazione al fine di determinare la corretta data di registrazione e di esigibilità dell’imposta.
Analizziamo nel dettaglio come determinare tali parametri.
Data registrazione
Il riformulato articolo 23 del D.P.R. 633/1972 impone l’annotazione delle fatture emesse in apposito registro, nell’ordine della loro numerazione.
La data di registrazione deve quindi essere con la coerente alla data di emissione delle fatture e con la loro numerazione. Al fine di individuare la corretta data di registrazione delle fatture emesse, occorre:
- individuare la data di emissione delle fatture;
- utilizzare una data coerente con la numerazione della fattura.
Inoltre, al fine di agevolare la corretta registrazione contabile delle fatture, senza eccessivi oneri da parte dell’operatore, è stata introdotta la possibilità di annotare tutte le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, con riferimento al mese stesso di effettuazione delle operazioni.
Competenza periodo liquidazione IVA
L’art. 6, comma 5, del DPR 633/72 prevede che “l’imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti”. Il decreto IVA dispone, pertanto, che il periodo di competenza IVA deve considerare la data di effettuazione dell’operazione.
Al fine di individuare il corretto periodo di liquidazione IVA, occorre:
- nel caso di fatture immediate, considerare la data documento che corrisponde alla data operazione;
- nel caso di fatture differite, considerare la data operazione (DDT o altri riferimenti).
A titolo esemplificativo si evidenziano le possibili casistiche:
Elisabetta Simon – Centro Studi CGN