Dal 2020, scompare lo sconto in fattura così come introdotto pochi mesi fa; rimane però in vigore per gli interventi di “ristrutturazione importante di primo livello” per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200milla euro.
Se confermata questa formula legislativa, dal primo gennaio non sarà più possibile beneficiare della disposizione contenuta nel DL 34/2019, secondo cui, per gli interventi di efficienza energetica e di adozione di misure antisismiche, il contribuente, in luogo dell’utilizzo diretto dei bonus, può optare “per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi”.
L’agevolazione introdotta dal decreto crescita aveva immediatamente innescato una contrapposizione tra i rappresentanti delle piccole e medie imprese e quelli delle grandi imprese. La soluzione da ultimo trovata in Parlamento per dirimere la contrapposizione sopra descritta ridimensiona la portata dell’abrogazione totale inizialmente proposta e, pertanto, la disciplina dello sconto in fattura rimane in vigore soltanto per gli interventi “di ristrutturazione importante di primo livello”, per le parti comuni degli edifici condominiali, di importo pari o superiore a euro 200.000. Le modalità di fruizione rimangono le medesime a quelle già vigenti: il fornitore anticipa l’importo del credito in fattura e poi lo recupera in compensazione nei cinque anni successivi.
Il decreto sui requisiti minimi che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici precisa che, per “ristrutturazione di primo livello” si intende l’intervento che, “oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati”.
In altri termini, lo sconto in fattura sarà applicato ai grandi lavori. Restano esclusi, quindi, i piccoli interventi, come ad esempio la realizzazione e adeguamento di opere accessorie quali canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori oppure sostituzione di infissi.
Massimo D’Amico – Centro Studi CGN