Tra i soggetti che hanno l’obbligo dell’invio telematico dei corrispettivi dal 1° gennaio 2020 sono inclusi anche i contribuenti minori, c.d. forfetari; l’obbligo prevede una deroga delle sanzioni applicabili in presenza di particolari situazioni.
Seppur esonerati dalla fatturazione elettronica tra privati – ricordiamo che sussiste sempre l’obbligo del documento elettronico nei confronti della PA – i contribuenti forfetari rientrano tra i soggetti che effettuano operazioni di commercio e attività assimilate, di cui all’art. 22 del DPR 633/72.
Per tali soggetti è previsto l’obbligo della memorizzazione e del successivo invio telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
Per poter trasmettere i dati è necessario acquistare un registratore di cassa telematico o adeguare un registratore di cassa già in possesso; in alternativa è possibile utilizzare la procedura “documento commerciale online” disponibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate.
I corrispettivi telematici vanno memorizzati uno a uno e giorno per giorno e quindi trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni.
In caso di omesso o tardivo invio dello scontrino elettronico la sanzione applicabile è doppia; si tratta di:
- una sanzione pecuniaria pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo del corrispettivo non correttamente documentato;
- una sanzione accessoria, nel caso di quattro violazioni nel quinquennio, corrispondente alla sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, da 3 giorni a 6 mesi.
Per il periodo transitorio di 6 mesi (dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020) non saranno applicate sanzioni, se l’invio avviene entro il mese successivo utilizzando i servizi web dell’Agenzia delle entrate, fermi restando la memorizzazione dei corrispettivi e il rispetto dei termini della liquidazione dell’Iva.
In alternativa al registratore telematico vi è sempre la possibilità di emissione della fattura elettronica.
L’obbligo comporta anche dei vantaggi:
- non c’è più l’obbligo della tenuta del Registro dei corrispettivi
- non c’è più l’obbligo di conservazione di copia dei documenti rilasciati ai clienti
- non deve più essere conservato il libretto di servizio del registratore telematico
- le verifiche dei registratori passano da annuali a biennali.
Rita Martin – Centro Studi CGN