I chiarimenti dell’Agenzia in merito a redditi e contributi esteri

Lo scorso luglio l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in riferimento a redditi esteri e a contributi versati dal contribuente italiano alla cassa previdenza estera. Analizziamo nel dettaglio le risposte date.

Premessa

Ai fini delle imposte sui redditi, art.2 del Tuir, sono considerati fiscalmente residenti in Italia i soggetti che:

  • per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni) sono iscritti nelle Anagrafi della popolazione residente in Italia;
  • hanno domicilio/residenza in Italia;
  • si sono trasferiti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata.

Le condizioni previste sono alternative tra loro, pertanto è sufficiente che solo una sia rispettata affinché il soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia.

Va ricordato che, in base all’art.43 del c.c., è definita residenza il luogo in cui vi è la dimora abituale, mentre è definito domicilio il luogo in cui si ha la sede principale dei propri affari e interessi.

Il cittadino italiano residente nel territorio dello Stato che lavora all’estero ha l’obbligo di dichiarare in Italia il reddito estero per il calcolo dell’imposta da versare; potrà usufruire del credito per le imposte versate all’estero, così come stabilito dall’art.165 del Tuir.

Risposta 281/2019 – art. 19 della Convenzione Italia-Austria

Trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro subordinato prodotto in Italia alle dipendenze della Provincia Autonoma di Bolzano da un lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Austria.

L’istante svolge attività di insegnante subordinato alle dipendenze dell’ente locale in qualità di frontaliere essendo residente in Austria.

Essendo il datore di lavoro un ente locale italiano, l’Agenzia afferma la totale ed esclusiva tassazione in Italia del reddito percepito, avendo diritto, se ne ricorrono i requisiti, alle deduzioni e detrazioni analoghe a quelle spettanti ai soggetti residenti in Italia.

Risposta 284/2019 – art.10 c.1 lett. e) del Tuir

Trattamento applicabile ai contributi facoltativi versati a un ente previdenziale lussemburghese da parte di un contribuente fiscalmente residente in Italia.

L’istante ha versato volontariamente contributi all’ente previdenziale del Lussemburgo fino alla maturazione del diritto alla pensione, avendo esercitato lavoro dipendente nello stato estero.

L’Agenzia delle entrate ha sottolineato che il reddito prodotto in Lussemburgo non è stato assoggettato a tassazione in Italia, in quanto il contribuente risultava residente all’estero e pertanto non ammette la deduzione dei contributi versati.

Risposta 286/2019

Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla LLP svizzera ad un soggetto residente fiscalmente in Italia.

Il contribuente percepirà da un ente pensionistico privato un’erogazione a titolo di prestazione come “secondo pilastro” (previdenza professionale obbligatoria) del sistema previdenziale svizzero.

L’Agenzia afferma che, pur essendo una pensione privata, tale remunerazione non può essere tassata in Italia essendo assoggettata a ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta direttamente dall’intermediario presso il quale viene accreditata.

Rita Martin – Centro Studi CGN