Da gennaio 2020, i cittadini che necessitano del calcolo ISEE per la richiesta di prestazioni sociali, possono richiederlo gratuitamente per tramite di intermediari quali, per esempio, i CAF ovvero utilizzando il nuovo modello “ISEE precompilato” messo a disposizione dall’INPS.
L’ISEE precompilato nasce con lo scopo di facilitare i contribuenti nella presentazione autonoma della propria DSU, fornendo loro una serie di dati “precompilati” che dovranno però essere implementati con ulteriori informazioni eventualmente mancanti.
Approfondiamo questa novità facendo chiarezza su quali sono le modalità di richiesta, quali sono i dati forniti da INPS e Agenzia delle Entrate e quali invece dovranno, in ogni caso, essere auto dichiarati dal contribuente.
Modalità di richiesta
Come previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro del 9 agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2019, la presentazione della DSU per tramite del precompilato è facoltativa e non obbligatoria.
Il soggetto richiedente il calcolo ISEE deve:
- accedere al portale di compilazione attraverso le credenziali personali rilasciate da INPS/Agenzia delle Entrate (Fisconline) o tramite SPID per lo scarico dei propri dati precompilati;
- dichiarare, per ottenere i dati precompilati degli ulteriori componenti del nucleo familiare, i c.d. “elementi di riscontro”:
- l’importo esposto nel rigo differenza presente nella dichiarazione dei redditi, se presentata;
- l’indicazione dell’esistenza di rapporti finanziari il cui valore complessivo è inferiore ai 10.000 euro ovvero dell’assenza dei rapporti. In caso contrario dovrà essere indicato il saldo contabile di uno dei depositi e conti correnti o il valore di una delle altre forme di patrimonio mobiliare di cui all’art 5 comma 4 lettere b), c), d), e f). Tale valore deve riguardare, ove disponibile, un rapporto non cointestato con il dichiarante e, nel caso di più di un rapporto non cointestato, quello avente un valore positivo.
In assenza di esito positivo riguardo all’indicazione degli elementi di riscontro sopra esposti, il dichiarante presenterà la DSU nella modalità non precompilata.
Dati precompilati
Tra le principali voci che vengono fornite da INPS e Agenzia delle Entrate troviamo:
- il canone di locazione della casa di abitazione inserito nel quadro B;
- il patrimonio mobiliare (saldo e giacenza media dei conti correnti) detenuto in Italia;
- il patrimonio immobiliare detenuto in Italia, limitatamente ai fabbricati;
- i redditi dichiarati ai fini IRPEF;
- i trattamenti erogati dall’INPS.
Tuttavia, su richiesta del contribuente e solo se presenti in una DSU presentata l’anno precedente, l’INPS procede al precaricamento di ulteriori informazioni:
- composizione del nucleo familiare;
- abitazione del nucleo familiare;
- se presenti, condizioni di disabilità e non autosufficienza;
- assegni periodici corrisposti al coniuge o a i figli;
- possesso di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni.
Le informazioni precompilate presenti nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall’utente, delle seguenti voci:
- i trattamenti erogati dall’INPS;
- le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.
Informazioni da autodichiarare
Come già annunciato, permane tuttavia “a carico” del soggetto richiedente l’indicazione di tutta una serie di informazioni non presenti nella DSU precompilata, che dovranno essere autodichiarate prima di concludere il modello e richiedere il calcolo ISEE:
- la composizione del nucleo familiare, se non importata da una DSU trasmessa l’anno precedente;
- la presenza di eventuali altri soggetti rilevanti in base alla tipologia di DSU che si necessita presentare (es. genitore non coniugato e non convivente nei casi di ISEE Minorenni, genitori non compresi nel nucleo in caso di presentazione di ISEE Università ecc.);
- l’individuazione dell’abitazione del nucleo familiare;
- le componenti del patrimonio mobiliare di cui all’ 5, comma 4 del regolamento ISEE, se detenute all’estero, nonché, relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui all’art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE;
- l’ammontare del debito residuo del mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione di immobili;
- le componenti del patrimonio immobiliare di cui all’ 5, comma 3, del regolamento ISEE
- i redditi esenti IRPEF;
- l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge e ai figli;
- gli autoveicoli, motoveicoli nonché le navi e imbarcazioni da diporto;
- l’eventuale condizione di disabilità/non autosufficienza se, come per il nucleo, non importata da una DSU dell’anno precedente;
- il reddito complessivo di cui all’ 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali;
- le componenti reddituali di cui all’art. 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all’imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- eventuali donazioni di cespiti di cui all’art. 6, comma 3 lettera c), in caso di richiesta di prestazioni del regolamento ISEE del medesimo comma.
Eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili negli archivi dell’INPS o dell’anagrafe tributaria, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, sono indicate in sede di attestazione dell’ISEE nelle modalità di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro del 9 agosto 2019.
Giulia Breda – Centro Studi CGN