Tra le tante novità confermate dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Fiscale 2020 collegato alla Legge di Bilancio, ve ne sono alcune che riguardano le spese veterinarie.
La Circolare n. 55/E del 2011 ha stabilito che le spese veterinarie, proprio come le spese mediche, rientrino tra gli oneri detraibili al 19% all’interno della dichiarazione dei redditi (sia essa un Modello 730 o Modello Redditi).
Ricordiamo che tra le spese veterinarie, sostenute dal contribuente per la cura degli animali, sono comprese:
- spese relative a prestazioni professionali effettuate da medici veterinari;
- spese sostenute per l’acquisto di farmaci dedicati;
- spese per analisi di laboratorio;
- spese per interventi effettuati in cliniche veterinarie.
La documentazione richiesta finora dall’Amministrazione finanziaria è costituita dalle fatture o ricevute rilasciate dal veterinario o dalla clinica presso la quale è stata effettuata la prestazione e dagli scontrini fiscali parlanti della farmacia relativi all’acquisto di farmaci veterinari.
Per poter fruire della suddetta detrazione gli animali devono essere legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non spetta quindi in tutti quei casi in cui gli animali stessi sono utilizzati nell’ambito di attività commerciali o agricole. Altro elemento da sottolineare è che la spesa deve essere effettivamente sostenuta dal contribuente, anche se lo stesso non è il proprietario legittimo dell’animale.
Quali sono perciò le novità introdotte con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020?
La normativa preesistente è stata variata con l’intento di ampliare il beneficio fiscale dei possessori di animali: con la modifica dell’art. 361 della L. 160/2019 è stato previsto un innalzamento del limite di spesa sul quale calcolare la quota detraibile a partire dalla dichiarazione 730/2021.
Si è infatti portata la soglia da 387,40 € a 500,00 €. Questo importo deve essere considerato sempre facendo riferimento alla totalità delle spese sostenute dal soggetto, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Nessuna modifica invece in riferimento alla franchigia, di cui occorre ancora tenere conto. Quest’ultima, fissata a 129,11 €, continua a essere tenuta distinta e separata rispetto quella dello stesso importo prevista per il calcolo delle spese sanitarie.
Al netto della franchigia, pertanto, l’effettiva parte che si potrà portare in detrazione passerà da un massimo di 49,00 € a un massimo di 70,00 €.
Un’ulteriore novità che interesserà gran parte delle spese detraibili, tra cui quelle veterinarie, si focalizza sulle modalità di pagamento. In buona sostanza, come riepilogato nell’articolo Stop al contante per detrazioni al 19% è stato stabilito che la detrazione spetterà soltanto nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta con mezzi tracciabili, quali:
- bonifici bancari o postali;
- ulteriori sistemi tracciabili, diversi da quello in contanti, previsti dall’art.23 del Lgs. 241/97, tra cui le carte di credito, di debito o prepagate, assegni bancari e circolari.
Queste spese quindi non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN