La Legge di Bilancio ha escluso, dal 1° gennaio 2020, la detraibilità di gran parte degli oneri sostenuti a mezzo contante, con l’obiettivo di incentivare i pagamenti tracciabili. Chiariamo qual è l’impatto di questa novità a livello operativo.
Secondo quanto stabilito dal comma 679, art. 1, L. n. 160/2019, la detrazione per gli oneri elencati all’art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi spetterà solo a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Tra gli oneri, per i quali il pagamento con denaro contante fa perdere il diritto alla detrazione, rientrano, a titolo meramente esemplificativo:
- spese sanitarie
- spese veterinarie
- spese di istruzione
- spese per attività sportiva dei ragazzi
- spese per acquisto abbonamenti al trasporto pubblico
- spese di assicurazione
- spese per l’assistenza domestica delle persone non autosufficienti.
Nello specifico, in relazione alle spese sanitarie, la Legge n. 160/2019 al comma 680 dell’art. 1 prevede alcune eccezioni: sarà possibile usufruire della detrazione sulla spesa pagata in contanti per l’acquisto di farmaci e dispositivi medici e per le visite specialistiche, se e solo se erogate da strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Sarà quindi ammissibile detrarre la spesa sostenuta per un occhiale da vista o per un misuratore di pressione anche se pagata in contanti, ma non la singola prestazione dello psicologo, del dentista o del fisioterapista, a meno che non venga corrisposta con mezzi tracciabili.
Pertanto, il contribuente interessato ad usufruire della detrazione fiscale del 19% sugli oneri sostenuti dovrà innanzitutto avvalersi di un metodo di pagamento tracciabile tra quelli sopra indicati e, in secondo luogo, avere cura di conservarne prova.
Molti i dubbi in relazione a quale sia effettivamente la documentazione da conservare ai fini della prova del pagamento e della conseguente detraibilità delle spese.
Sarà sufficiente l’indicazione in fattura del metodo di pagamento utilizzato? Se così non fosse, si renderebbe necessario conservare copia degli assegni, contabili dei bonifici, o estratti conto dei pagamenti eseguiti con bancomat e carte di credito.
Si sottolinea, per di più, la difficoltà di collegare i pagamenti effettuati con carta di credito all’effettivo destinatario e, di conseguenza, alla natura della spesa sostenuta, in quanto nell’estratto conto viene normalmente riportato il solo importo addebitato.
Inoltre, posto che l’esibizione dell’estratto conto comporta l’evidenza dell’intestatario del conto sul quale è avvenuto l’addebito, ci si chiede: se il contribuente pagasse le proprie spese con la carta di credito di un terzo soggetto, perderebbe la detrazione? Viceversa, come potrebbe dimostrare che la spesa è rimasta a suo carico?
La medesima questione si pone per le spese intestate ai figli a carico: se la spesa viene pagata con la carta di credito di uno dei genitori, potrà l’altro usufruire in tutto o in parte della detrazione, apponendo un’annotazione sul documento?
In attesa di ulteriori delucidazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, è consigliabile conservare – oltre alla consueta copia del documento di spesa – anche prova dell’avvenuto pagamento a mezzo tracciabile.
Marianna Mazzucco – Centro Studi CGN