La fattura elettronica trasmessa oltre il termine di 12 giorni rappresenta un ostacolo all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria non riconducibile a una violazione meramente formale. Per tale ragione si applica la sanzione prevista dall’art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 pari ad un importo compreso tra il minimo di 250 euro ed il massimo di 2.000 euro con riferimento a ciascuna operazione.
È la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 528/E del 16 dicembre scorso in risposta a un quesito sull’argomento in commento.
Il chiarimento trae spunto da un interpello formulato da un contribuente che svolge un’attività di servizi logistici integrati e, per documentare le prestazioni eseguite nei confronti del medesimo cliente, emette una fattura elettronica alla fine di ciascun mese. Tale fattura viene riscossa entro 30 giorni dalla data fattura fine mese o, comunque, entro un determinato numero di giorni decorrenti dalla fine del mese. Queste fatture sono trasmesse tramite il Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo o, comunque, in tempo utile per la liquidazione dell’imposta relativa al mese precedente. Nell’istanza di interpello, il contribuente esemplifica indicando:
- prestazioni eseguite nel corso del mese di ottobre 2019 con emissione di fattura anticipata 31 ottobre 2019;
- trasmissione attraverso il SdI il 15 novembre 2019;
- liquidazione periodica Iva del mese di ottobre 2019 comprendente l’imposta della fattura oggetto dell’esempio.
Per quanto concerne le prestazioni di servizi, è il caso di evidenziare che il momento di effettuazione dell’operazione (ex art. 6 del DPR 633/1972) coincide con il pagamento del corrispettivo o, se antecedente, con quello di emissione della fattura. Nel caso in esame siamo di fronte ad una fattura immediata e non differita in quanto il momento che presuppone l’emissione della fattura differita è rappresentato dalla circostanza che le prestazioni riepilogate nel documento siano state effettuate.
Trattandosi di fattura immediata, il documento avrebbe dovuto essere trasmesso entro il 12 novembre (dodicesimo giorno successivo al 31 ottobre, data indicata all’interno del file) e non entro il 15 novembre, così come avvenuto.
A fronte della tardiva emissione della fattura si rende applicabile la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97, corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
- fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
- da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Al contribuente è concessa la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso con le riduzioni ivi previste al fine di regolarizzare la violazione.
In buona sostanza, i tecnici del Fisco negano che possa trattarsi di una violazione meramente formale di cui al combinato disposto degli agli artt. 10, comma 3, L. 212/2000 (“Statuto del contribuente”) e 6, comma 5,-bis, DLgs. 472/97. Tali disposizioni sanciscono la non punibilità delle “violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo”. Si tratterebbe, invece, come si legge nel documento di prassi, di una violazione formale, posto che tale inadempimento ben potrebbe rientrare nelle “inosservanze di formalità e di adempimenti suscettibili di ostacolare l’attività di controllo, anche solo in via potenziale”.
La soluzione offerta dall’Amministrazione finanziaria appare eccessivamente rigorosa anche perché non affronta la contraddizione normativa di fondo che collega il termine di 12 giorni per la trasmissione con le norme esimenti dalle sanzioni in caso di mancato pregiudizio dell’attività di controllo. D’altra parte, nel caso in specie, se il risultato della liquidazione risulta inalterato, il ritardo è stato così breve da non aver ostacolato l’attività di controllo da parte degli enti preposti.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN