Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è uno strumento di contrasto alla povertà, un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, erogato ai nuclei familiari che, al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, siano in possesso di specifici requisiti economici, di cittadinanza e di residenza.
Di recente, la Legge di Bilancio ha stabilito che per l’anno 2020 sono stanziati 35 milioni di euro al fine di consentire la presentazione delle domande di RdC anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l’INPS, nonché per le attività legate all’assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale.
L’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto degli incentivi a favore delle aziende che effettuino assunzioni a tempo indeterminato e a tempo pieno di soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. A seguito anche della nuova Legge di Bilancio 2020, la situazione relativa alle agevolazioni all’assunzione di soggetti percettori di RdC si presenta come segue.
Destinatari del beneficio in oggetto sono datori di lavoro:
- imprenditori: secondo l’articolo 2082 c.c. sono tali coloro che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi;
- non imprenditori: sono tali i datori di lavoro privati che non svolgono attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 c.c., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
In particolare i datori di lavoro interessati possono essere:
- datori di lavoro privati;
- enti di formazione accreditati;
- beneficiari del RdC che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC.
Relativamente ai primi due soggetti, l’incentivo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 150/2015 e riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato;
- sono rispettati gli altri principi generali per la fruizione degli incentivi stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015;
- il datore di lavoro risulta, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, in regola con gli obblighi contributivi e assicuri il rispetto degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi di lavoro – nazionali, territoriali e aziendali – stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- il datore di lavoro risulta in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario di RdC iscritto alle liste di cui alla medesima legge.
Tale incentivo comporta l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore:
- nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore;
- fino ad un massimo di 780 euro mensili;
- per un periodo non inferiore a 5 mensilità e pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto. Ad esempio se il RdC è riconosciuto per 18 mesi e il beneficiario ha già fruito di 2 mensilità, al datore di lavoro spetta uno sgravio per 16 mensilità. Nei casi di rinnovo al godimento del Reddito di Cittadinanza, l’esonero è di 5 mensilità;
- premi e contributi dovuti all’INAIL sono esclusi dal beneficio.
L’incentivo può essere revocato (con effetto retroattivo) nel caso di licenziamento del lavoratore beneficiario assunto nei 36 mesi successivi, con esclusione dei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. L’importo che il datore di lavoro è tenuto a restituire è pari all’intero ammontare dell’incentivo fruito, comprensivo, quindi, dell’esonero relativo alla contribuzione datoriale e di quella a carico del lavoratore, con applicazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lett. a), della legge n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento maggiorato di 5,5 punti percentuali in ragione di anno.
Per ottenere il riconoscimento del beneficio è necessario presentare una apposita domanda telematica tramite il portale Agevolazioni Inps: l’esonero può essere riconosciuto ai soli datori di lavoro privati che abbiano provveduto a comunicare alla piattaforma digitale dedicata al RdC presso l’ANPAL la disponibilità dei posti vacanti.
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:
- calcolerà l’ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul Reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- fornirà, qualora risulti che il lavoratore sia percettore del RdC e che vi sia sufficiente capienza di aiuti de minimis in capo al datore di lavoro, un riscontro di accoglimento della domanda con elaborazione del relativo piano di fruizione.
Considerata la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo compiuta con il D.Lgs. n. 150/2015, lo sgravio contributivo di cui alla norma in commento spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato con il regime del tempo pieno a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
In virtù della previsione secondo cui, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, l’assunzione deve essere effettuata a tempo pieno ed indeterminato, si fa presente che, ai fini del legittimo riconoscimento dello sgravio, anche il rapporto con l’utilizzatore deve essere a tempo pieno.
Prassi di riferimento:
- Circolare Inps del 19 luglio 2019, n.104
- Messaggio Inps del 8 novembre 2019, n. 4099
Francesco Geria – LaborTre Studio Associato