La Legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, commi da 219 a 223) prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, denominata bonus facciate, per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, comprese la sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968. La circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020 a cura dell’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti relativi all’agevolazione in commento con gli indirizzi operativi a cui contribuenti e operatori dovranno attenersi
Da un punto di vista soggettivo, la detrazione riguarda i contribuenti che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. L’agevolazione si traduce in una detrazione dall’imposta lorda escludendo così di fatto coloro che possiedono solo redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva in quanto non possono compensare la detrazione. L’elenco dei possibili fruitori comprende le persone fisiche unitamente agli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). Gli immobili oggetto di intervento devono essere posseduti o detenuti in base ad un titolo idoneo (diritto reale o contratto), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, nonché i conviventi di fatto, sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
L’agevolazione spetta sulle facciate e su tutti i lati relativi al perimetro esterno purché visibili dell’edificio. Al contrario, la detrazione non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne non visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico. Nel dettaglio, rientrano nell’agevolazione tutte le spese relative alla pulitura, tinteggiatura, consolidamento, ripristino o rinnovo delle facciate nonché il loro consolidamento, ripristino e miglioramento delle caratteristiche termiche. Si comprendono, altresì, la sistemazione di grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e di tutte le parti impiantistiche che incidono sulla parte opaca della facciata. Restano escluse le opere sulle facciate interne nonché quelle per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. Requisiti più stringenti sono previsti per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Si dovranno rispettare le procedure previste per l’eco bonus nel caso gli interventi abbiano un impatto dal punto di vista termico inviando entro 90 giorni dalla fine dei lavori apposita comunicazione all’ENEA, esclusivamente in via telematica.
Per la detrazione in esame, la norma non contempla né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. Pertanto, la detrazione spetta nella misura del 90 per cento calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.
La formulazione “spese documentate, sostenute nell’anno 2020”, senza ulteriori specificazioni, lascia intendere, conformemente alla prassi in uso, che ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorra fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del bonus facciate solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020;
- per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
Ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
La detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi successivi o chiesto a rimborso.
Per quanto concerne la cumulabilità con altre agevolazioni, gli interventi sulle facciate potrebbero rientrare anche in altre fattispecie oggetto di benefici fiscali. Nel caso dovesse verificarsi tale ipotesi (per esempio intervento sulle facciate in combinazione con isolamento termico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN