Bonus facciate: modalità di pagamento e documentazione necessaria

A seguito dell’introduzione del nuovo bonus previsto per l’abbellimento delle facciate cittadine e, in alcuni casi, anche del risparmio energetico derivante da questi interventi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito gli adempimenti per ottenere la detrazione del 90% in 10 anni su tali opere.

La Legge di Bilancio 2020 prevede due fattispecie differenti a seconda che l’intervento interessi le pareti esterne dal mero punto di vista estetico o che invece comporti anche miglioramenti all’efficienza energetica dell’edificio.

Per entrambe le tipologie di intervento, la normativa ammette un unico metodo di pagamento: il bonifico bancario o postale, eseguibile anche on-line tramite home banking. Sulle somme versate le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati dovranno applicare una ritenuta d’acconto dell’8%, necessaria per accedere alla detrazione. Dalla contabile dovranno evincersi: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o codice fiscale della ditta o professionista che ha effettuato i lavori. Elementi questi già previsti per le detrazioni relative al recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica; per tale motivo viene infatti chiarito che potranno essere utilizzati i modelli già predisposti per queste agevolazioni fiscali.

Questa modalità di pagamento non è invece imposta ai titolari di reddito d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Tra gli adempimenti per poter usufruire del bonus ritroviamo:

  • l’indicazione dei dati catastali in dichiarazione dei redditi. Dati non richiesti nei casi di interventi che insistano dal punto di vista energetico. Per interventi sostenuti da detentore, devono essere riportati gli estremi dell’atto che ne costituisce titolo;
  • l’invio della comunicazione preventiva della data di inizio lavori all’ASL, mediante raccomandata, quando prevista dalle norme di sicurezza dei cantieri.

I documenti da conservare in vista di possibili richieste dall’Agenzia delle entrate sono:

  • fatture, bonifici ed abilitazioni amministrative, se previste dai regolamenti edilizi comunali o, nell’ipotesi in cui il Comune non richieda alcun permesso, un’autocertificazione, in cui sia indicata la data di inizio lavori e che l’intervento rientri tra quelli agevolabili;
  • copia della domanda di accatastamento, in caso di immobili non ancora censiti;
  • ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, quando dovuti;
  • dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore dell’immobile, non familiare convivente.

Si ricorda che per le opere condominiali, al pari delle detrazioni per recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico, nella generalità dei casi l’amministratore fornirà la certificazione delle somme sostenute dai singoli condomini.

La normativa prevede, invece, particolari disposizioni per gli interventi che comportano anche un risparmio energetico. Sono tali quelli influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

La normativa applicabile è il D.M. 19 febbraio 2007, lo stesso che detta le regole in materia di detrazioni calcolate sulle spese per la riqualificazione energetica. Pertanto gli adempimenti sono i medesimi, ma con alcune particolarità.

Oltre all’asseverazione elaborata da un tecnico abilitato che certifichi la corrispondenza degli interventi alle specifiche tecniche previste dalla legge, e all’invio della comunicazione all’ENEA (esclusivamente tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/) è necessario che venga prodotta la c.d. A.P.E., vera novità rispetto agli adempimenti previsti dal tradizionale Ecobonus.

L’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) dovrà essere predisposto per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Inoltre l’Agenzia delle entrate ha, in ultimo, esplicitato che l’A.P.E. dovrà essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori, estraneo quindi alla linea operativa che vede coinvolte le ditte e gli altri tecnici collaborare durante l’esecuzione delle opere.

Michele Barba – Centro Studi CGN