Colf e badanti: aumentano i contributi per il 2020

Con la circolare Inps n. 17 del 6 febbraio sono stati pubblicati gli importi dei contributi per i lavoratori domestici in vigore dal 1° gennaio 2020. Gli importi sono stati aggiornati alle nuove fasce di retribuzione, rilevate dalla variazione annuale Istat sui consumi dello 0,1%. Modesto l’aumento dell’importo contributivo pari allo 0,01%.

Il datore di lavoro domestico è tenuto a versare i contributi previdenziali sia per la parte di sua competenza sia per la parte di competenza del lavoratore (quest’ultima parte sarà trattenuta direttamente dal datore nella busta paga mensilmente corrisposta).

I contributi devono essere versati con scadenza trimestrale:

  • dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre
  • dal 1° al 10 luglio per il 2° trimestre
  • dal 1° al 10 ottobre per il 3° trimestre
  • dal 1° al 10 gennaio per il 4° trimestre.

Unica eccezione a tale regola è rappresentata dalla cessazione del rapporto di lavoro; in tal caso, infatti, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione stessa.

I contributi dei lavoratori domestici sono determinati sia dalla retribuzione oraria effettiva che dalle ore settimanali lavorate e variano a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato. Solo ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato, infatti, viene applicato il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2 comma 28 della legge n.92 del 28 giugno 2012, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con lo scopo di finanziare la Naspi (indennità di disoccupazione).

Gli importi dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 sono i seguenti.

  1. Se il contratto è a tempo indeterminato:
  • retribuzione effettiva fino a 8,10 euro (retribuzione convenzionale 7,17 euro) = 1,43 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,44 euro senza quota CUAF;
  • retribuzione effettiva da 8,10 euro a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 8,10 euro) = 1,62 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,63 euro senza quota CUAF;
  • retribuzione effettiva superiore a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 9,86 euro) = 1,97 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,98 euro senza quota CUAF;
  • per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali (retribuzione convenzionale 5,22 euro) = 1,04 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,05 euro di contributo orario senza quota CUAF.
  1. Se il contratto è a tempo determinato:
  • retribuzione effettiva fino a 8,10 euro (retribuzione convenzionale 7,17 euro) = 1,53 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,54 euro senza quota CUAF;
  • retribuzione effettiva da 8,10 euro a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 8,10 euro) = 1,73 euro di contributo orario con quota CUAF e 1,74 euro senza quota CUAF;
  • retribuzione effettiva superiore a 9,86 euro (retribuzione convenzionale 9,86 euro) = 2,11 euro di contributo orario con quota CUAF e 2,121 euro senza quota CUAF;
  • per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali (retribuzione convenzionale 5,22 euro) = 1,12 euro di contributo orario sia con quota CUAF che senza quota CUAF.

In merito al contributo CUAF, Cassa Unica Assegni Familiari, esso è obbligatorio per tutti i rapporti di lavoro domestico, ad esclusione dei rapporti di lavoro tra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti (figli, fratelli o sorelle e nipoti) o affini (genero, nuora e cognati) non oltre il terzo grado, conviventi.

Il pagamento dei contributi può essere effettuato:

  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”. In base alle adesioni finora perfezionate il pagamento è disponibile, senza necessità di bollettini cartacei presso gli sportelli postali, le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, gli sportelli bancari Unicredit Spa, tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
  • Online sul sito Internet www.inps.it > Servizi online > Portale dei pagamenti > Lavoratori domestici, utilizzando la carta di credito;
  • Telefonando al Contact Center numero gratuito 803.164 (solo da rete fissa) o il numero 06.164164 (solo da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore) utilizzando la carta di credito;
  • Utilizzando il bollettino MAV ricevuto dall’INPS oppure generato all’interno del sito www.inps.it > Servizi online > Portale dei pagamenti > Lavoratori domestici. Il pagamento tramite MAV è effettuabile presso tutti gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio, presso tutti gli sportelli Bancomat della Banca Popolare di Sondrio, presso gli sportelli di qualsiasi altra Banca, presso gli Uffici Postali, su internet all’indirizzo www.scrignopagofacile.it tramite carta di credito.

Si ricorda, infine, che il mancato, tardivo o parziale versamento dei contributi comporta per legge l’applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso vigente alla data di pagamento o di calcolo e per un massimo del 40% sull’importo dovuto nel trimestre o sulla cifra residua da pagare. Questo tasso di interesse si applica a condizione che il datore di lavoro effettui spontaneamente il versamento entro i 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi, prima di contestazioni o richieste da parte di INPS, INAIL e Ispettorato del lavoro. Se questo termine non viene rispettato si ricade nel caso dell’evasione contributiva, sanzionata con un’aliquota del 30% in base annua sull’importo evaso nel trimestre.

Sara Leon – Centro Studi CGN