Negli ultimi anni sempre più persone ricorrono a finanziamenti per poter eseguire dei lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico sulle proprie abitazioni. Ma cosa cambia per il contribuente che vuole usufruire della detrazione su tali spese nella propria dichiarazione dei redditi? È possibile detrarre le spese pagate a mezzo finanziamento? A quali condizioni?
Il principio cardine per quanto riguarda la detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio e/o finalizzate al risparmio energetico, previsto dall’articolo 1 comma 3 del decreto del Ministro delle Finanze del 18 febbraio 1998, n.41, è che il pagamento delle spese debba essere effettuato «tramite bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale di versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero della partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato.»
Con il sempre maggior utilizzo del mezzo del finanziamento, l’Agenzia delle entrate è stata chiamata a chiarire se fosse possibile o meno portare in detrazione le spese pagate con questo metodo. Nella Circolare n.11/E del 21 maggio 2014 è stato specificato che se i pagamenti per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico vengono effettuati dalla società finanziaria, a cui il contribuente si è rivolto per ottenere il finanziamento, il contribuente stesso potrà portare tale spesa in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’Agenzia delle entrate ha poi aggiunto un’ulteriore specifica in merito alla documentazione e alle modalità con le quali il contribuente potrà usufruire delle detrazioni: la condizione principale è che la società che elargisce il finanziamento provveda essa stessa a liquidare il corrispettivo al beneficiario nelle modalità previste, pertanto tramite bonifico bancario o postale, nel quale siano riportati tutti i dati sopra elencati, ossia la causale di versamento, il codice fiscale del soggetto che beneficerà della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico in nome e per conto del contribuente.
È inoltre di fondamentale importanza che la finanziaria predisponga il bonifico utilizzando il modello dedicato, nel quale siano riportati i riferimenti normativi che consentano all’istituto bancario di applicare la ritenuta dell’8% sulla somma versata.
Ricordiamo tuttavia che, nel caso in cui sia stato utilizzato un bonifico ordinario, si potrà ugualmente beneficiare della detrazione ripetendo il pagamento per mezzo di un bonifico dedicato. Qualora ciò non sia possibile, sarà necessario farsi rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione e/o risparmio energetico che attesti che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.
In ultimo, si sottolinea che la finanziaria è tenuta a rilasciare copia del bonifico eseguito in nome e per conto del contribuente, in quanto la ricevuta dello stesso costituirà documento necessario ai fini dell’inserimento delle spese nella dichiarazione dei redditi e potrebbe essere richiesta dall’Agenzia delle entrate in fase di controllo formale.
Nulla cambia invece in merito alle regole per determinare l’anno di riferimento del sostenimento della spesa: si continua a seguire il cosiddetto principio di cassa. La spesa potrà essere portata in detrazione direttamente dall’anno successivo a quello in cui la finanziaria ha effettuato il pagamento (ad esempio, la spesa sostenuta tramite la finanziaria a luglio 2019 sarà detraibile a partire dal 730/2020).
Chiara Leschiutta – Centro Studi CGN