Entro il 28 febbraio l’invio della comunicazione delle spese di ristrutturazione delle parti comuni degli edifici

Ancora qualche giorno a disposizione degli amministratori di condominio per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati relativi ai lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio immobiliare e di risparmio energetico effettuati nel 2019 sulle parti comuni degli edifici.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, scade infatti il termine di trasmissione per inviare i dati relativi ai lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici. La comunicazione dei dati, che non prevede soglie minime per la trasmissione del dato e a cui i condomini non possono opporsi, consente all’Agenzia delle Entrate di avere i dati per predisporre i modelli precompilati 2020 per i redditi del 2019.

Cosa deve contenere la comunicazione?

La comunicazione delle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico effettuata su parti comuni condominiali deve contenere i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla riqualificazione energetica, agli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione, al bonus verde, alla quota di spesa imputata ai singoli condomini, alle eventuali cessioni del credito.

Il modello di comunicazione deve contenere i dati anagrafici del condominio e quelli del soggetto tenuto all’invio della comunicazione, che generalmente corrisponde all’amministratore del condominio. Se ci si avvale di altro soggetto per l’invio telematico della comunicazione occorre compilare anche l’apposita sezione.

Nel caso di invio della comunicazione per un condominio minimo, è possibile selezionare l’apposito flag relativo al “condominio minimo senza codice fiscale” e identificare il condominio con un progressivo. Il condomino incaricato dell’invio dovrà inserire lo stesso numero progressivo ogni volta che dovrà inviare comunicazioni che riguardano quel condominio.

Nella sezione dedicata all’inserimento degli interventi, devono essere indicati tutti gli interventi effettuati nel condominio per cui risultino attribuite le spese nell’anno di riferimento della comunicazione (anno 2019 per la comunicazione da inviare a fine mese).

Una volta inseriti gli interventi è necessario completare la compilazione dei dati riportando nel modello, per ogni intervento, la ripartizione delle spese, indicando quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui il quale è stato indicato come tale dal proprietario. In mancanza di comunicazione, l’amministratore di condominio indica semplicemente quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario medesimo.

Relativamente alla compilazione dei campi relativi agli importi di spesa, l’Amministratore di condominio dovrà indicare, nell’apposito campo, l’importo della spesa in base al piano di riparto attribuita al condomino e, se il pagamento non è stato interamente corrisposto alla data del 31 dicembre, dovrà spuntare l’apposito campo.

Quali le modalità di trasmissione della comunicazione?

Dal punto di vista operativo, per effettuare la comunicazione delle spese, occorrerà predisporre un file telematico nel quale verranno indicati i dati delle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2019, desunte dalle fatture emesse dalle ditte che hanno effettuato i lavori di ristrutturazione.

Il file telematico deve essere prodotto dal software di compilazione messo a disposizione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. Al termine della compilazione, viene prodotto un file che deve essere sottoposto al controllo e all’autentica tramite il software Desktop Telematico.

La comunicazione va effettuata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, Fisconline per i contribuenti che mandano in proprio oppure Entratel per gli intermediari telematici. Gli enti, infatti, per l’invio delle comunicazioni possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998 articolo 3, commi 2-bis e 3).

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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