Gestione separata INPS 2020: ecco le aliquote e gli importi

L’INPS, con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, ha comunicato le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 alla gestione separata dai collaboratori e dai “professionisti senza cassa”.

Per l’anno 2020 l’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (art. 2, co. 26, L. n.335/1995) è pari al 33%, così come stabilito dalla Legge n. 92/2012.

Sono inoltre in vigore le seguenti aliquote:

  • 0,50%, stabilita dall’art. 59, co.16, della Legge n. 449/97, utile per il finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, così come disposto dall’art. 1, co. 788, della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007);
  • 0,22%, disposta dall’art. 7 del DM 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dal comma 791, articolo unico, della legge n. 296/2006;
  • 0,51%, disposta dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, illustrato nella circolare n. 122/2017.

Per quanto concerne i lavoratori autonomi, i cosiddetti “professionisti senza cassa”, l’art. 1, co. 165 della Legge n. 232/2016, ha disposto che a decorrere dal 2017 debbano corrispondere un contributo INPS con aliquota al 25%. A questa va poi aggiunto lo 0,72% di aliquota aggiuntiva per tutela della maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Per entrambe le categorie, nel caso in cui si risulti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota è ridotta al 24%, così come disposto dall’art. 1, co. 491 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Ovviamente differente tra le due categorie è la ripartizione dell’onere. Per i collaboratori e figure assimilate, l’onere contributivo viene ripartito tra collaboratore e committente nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Per i professionisti invece è tutto a carico degli stessi e il versamento va eseguito, tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Minimali e massimali sono aumentati rispetto al 2019.

Il minimale è di 15.953 euro, contro i 15.878 del 2019. Il massimale è di 103.055 euro, contro i 102.543 euro dell’anno passato.

Di conseguenza, gli iscritti per i quali è prevista l’aliquota ridotta del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro (15.953 x 24%).

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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