L’INPS, oltre a riconfermare la possibilità di usufruire del sostegno economico per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, riesaminerà per l’ammissione al beneficio le domande di chi ha cessato l’attività tra il 1.1.2017 e il 31.12.2018, che precedentemente ne erano rimaste escluse.
Infatti, le nuove disposizioni recate dalla Legge 2.11.2019 n.128 prevedono la possibilità di presentare dal 3 novembre 2019 la domanda anche da parte di coloro che per la precedente esclusione, non l’avessero fatto per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2018. In questo caso, però, stante la data di entrata in vigore della predetta L. 128/2019, la decorrenza del trattamento avverrà dal 1° dicembre 2019.
La domanda può essere presentata anche tramite gli intermediari dell’INPS (commercialisti – consulenti del lavoro – esperti contabili) che così potranno offrire questo ulteriore servizio ai propri clienti (o meglio ex-clienti) di studio. Infatti la percezione dell’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività sia di lavoro dipendente che autonomo a meno di rinunciarvi, comunicando all’INPS entro 30 giorni, la ripresa dell’attività lavorativa.
I soggetti che possono richiedere l’indennizzo sono:
- i titolari o coadiutori di attività commerciali al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche anche in forma itinerante. Tra i beneficiari rientrano anche gli agenti e rappresentanti di commercio (ma non i loro coadiutori – vedi Circolare INPS n.77 del 24.5.2019);
- gli uomini che abbiano compiuto almeno 62 anni se uomini o almeno 57 anni se donne, al momento della presentazione della domanda d’indennizzo;
- coloro che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale consegnando l’autorizzazione amministrativa per l’attività esercitata, ed avendo effettuato la cancellazione dal REC della CCIAA e dal Registro delle Imprese / ruolo agenti e rappresentanti;
- coloro che al momento della cessazione dell’attività risultino iscritti da almeno cinque anni nella gestione commercianti e abbiano esercitato le attività infra citate, all’atto della cessione.
L’indennizzo, inizialmente previsto in via temporanea, nel tempo è stato riproposto per la forte valenza sociale che rappresenta, quale sostegno a coloro che, svolgendo le attività di lavoro autonomo stabilite, hanno cessato di lavorare senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Per effetto della legge di bilancio del 2019, da quell’anno, l’indennizzo è divenuto una misura stabile.
Le somme, corrisposte fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia vigente nella Gestione INPS commercianti, ammontano al trattamento pensionistico minimo (attualmente circa € 515 al mese).
Il periodo di tempo in cui verrà goduta l’indennità sarà utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione diretta e indiretta nella gestione INPS commercianti.
Ecco infine la più recente informativa dell’INPS è la Circolare n.4 del 13.1.2020 per ogni ulteriore approfondimento.
Dott. Rag. Giuseppina Spanò – Palermo