La banca può chiudermi il conto?

“A seguito di alcune verifiche effettuate sulla gestione del suo conto, con la presente le comunichiamo di non poter più proseguire nel rapporto di conto corrente con Lei intrattenuto. Pertanto La informiamo che nei prossimi giorni procederemo all’estinzione di tale rapporto.” È di questo tenore la comunicazione che alcuni correntisti possono ricevere dalla propria banca, che di colpo, chiude loro il conto corrente. È corretto questo comportamento?

Facciamo una premessa. Il rapporto di conto corrente bancario è un contratto tra due parti: la banca ed il cliente. In particolare, con il rapporto di conto corrente la banca si impegna verso il cliente, nel presupposto di una sua disponibilità fornita con versamenti autonomi, a prestare servizi di cassa, provvedendo su ordine del cliente a pagamenti o incassi.

Diritti e obblighi delle due parti sono regolati dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), che in un’ottica di tutela della parte debole del contratto, detta condizioni, clausole e modifiche contrattuali cui la banca deve adeguarsi al fine di garantire al cliente un quadro chiaro ed esauriente dei rapporti bancari.

L’articolo 120 bis del Testo Unico Bancario disciplina l’esercizio del recesso in ogni momento e senza penalità dal rapporto di conto corrente da parte del cliente. Ricevuta la richiesta di chiusura del conto, la banca non può rifiutarsi di chiudere il rapporto di conto corrente con il cliente, anche se sussiste un saldo negativo (esigendo il pagamento del saldo negativo comprensivo di interessi fino a quel momento maturati).

La disciplina relativa al recesso è contenuta nel codice civile (articoli 1845 e 1855) e nel contratto stipulato tra le parti. Le norme distinguono due tipi di contratti di conto corrente: quelli con scadenza e quelli a tempo indeterminato (la quasi totalità dei c/c).

Recesso del cliente

Il cliente può recedere dal contratto ex lege in qualunque momento e senza corresponsione di oneri o penali. Generalmente le cause più comuni che spingono un cliente a chiudere il conto sono le seguenti: il rapporto con la banca non è più soddisfacente; le condizioni contrattuali firmate all’inizio del rapporto sono cambiate nel corso del tempo e non offrono più le garanzie economiche o i vantaggi e i benefici iniziali; il cliente ha trovato migliori condizioni presso un altro istituto bancario.

Recesso della banca

Ovviamente, anche l’istituto bancario può, in qualunque momento, recedere dal contratto di conto corrente, purché con il proprio comportamento non pregiudichi la condizione economica del cliente.

Ragion per cui sono illegittime tutte le ipotesi di chiusura improvvisa del conto senza adeguato preavviso o le eventuali clausole inserite nel contratto ma non approvate specificatamente per iscritto ed espresse senza l’impiego di tecniche idonee ad attirare l’attenzione del sottoscrittore sul loro significato e sulla loro onerosità.

Nel caso in cui, vi sia l’improvvisa chiusura del conto da parte della banca, caso assai raro per la verità, il contratto di conto corrente bancario viene comunque a cessare, ma il cliente ha diritto al risarcimento del danno a causa della condotta non proprio corretta della banca.

Solitamente, i motivi che possono portare la banca a recedere dal contratto di conto corrente possono essere diversi: il cliente non è stato in grado di rientrare di un fido concesso, il cliente non ha liquidità, il conto è poco movimentato e di conseguenza il cliente non fa guadagnare abbastanza alla banca o ancora, il cliente non fornisce la documentazione necessaria prevista dalle leggi antiriciclaggio.

La banca, inoltre, come recentemente chiarito dal MEF, può chiudere il conto corrente di un cliente qualora, a seguito di indagini condotte dalla magistratura, emergano possibili reati finanziari e livelli di rischio elevati per essere gestiti con le misure di adeguata verifica, secondo le disposizioni della Banca d’Italia.

In merito al recesso dal contratto, infatti, l’articolo 1845 del Codice Civile dispone che la banca, salvo patto contrario, non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa.

Detto ciò, nel momento in cui il cliente ritenga di aver subito un torto, egli può segnalare il comportamento irregolare dell’istituto di credito presentando un esposto alla Banca d’Italia, la quale si limita, non potendo fare altro in merito ai rapporti contrattuali tra le parti, a esercitare la propria attività di vigilanza e controllo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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