La Legge di bilancio 2020 ha apportato rilevanti modifiche ai tributi locali ed, in particolare, il comma 738 dell’art.1 ha sancito, a decorrere dall’anno 2020, l’abolizione dell’imposta unica comunale (IUC), fatta eccezione per le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e ridefinita, sulla base delle disposizioni dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo, l’imposta municipale propria (IMU).
È altresì previsto, ai sensi del comma 739 art.1, che continuino ad applicarsi l’imposta immobiliare semplice (IMIS) nella provincia autonoma di Trento e l’imposta municipale immobiliare (IMI) nella provincia autonoma di Bolzano.
Ma cosa cambia con la “nuova IMU”?
Il presupposto di applicazione dell’imposta rimane il possesso di immobili. Al fine di consentire una semplificazione della tassa sulla casa, il Governo ha deciso di introdurre a partire dal 1° gennaio 2020 la nuova IMU e di abolire la TASI, facendo confluire il gettito di quest’ultima nell’IMU stessa.
Tra IMU e TASI c’era una differenza sostanziale: la TASI era una tassa legata al tipo di servizio comunale coperto e necessitava di una indicazione specifica in delibera; l’IMU, invece, è un’imposta finalizzata a coprire i fabbisogni generali di un Comune, senza necessità di una giustificazione dettagliata degli stessi in delibera.
Con l’eliminazione della TASI viene dunque soppresso l’obbligo per i Comuni di individuare con regolamento i servizi indivisibili e di indicare analiticamente, per ciascuno di essi, i relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto. Il rischio di questa nuova impostazione è che qualche Comune possa deliberare un innalzamento in maniera arbitraria e ingiustificata, perché per l’appunto non incorre più nell’obbligo di indicare tutti i servizi in modo analitico come prima necessario.
Le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote IMU e TASI e mutano nel seguente modo:
- Abitazione principale di lusso (categorie A/1, A/8 o A/9) e relative pertinenze pari a 0,5% con un aumento di 0,1% o diminuzione fino all’azzeramento;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale pari a 0,1% con riduzione fino all’azzeramento;
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce) pari a 0,1% fino al 2021 (dal 1° gennaio 2022 sono esenti finché rimane tale destinazione e non sono in ogni caso locati) con aumento di 0,25% o diminuzione fino all’azzeramento;
- Terreni agricoli pari a 0,76% con aumento fino al 1,06% o diminuzione fino all’azzeramento;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D pari a 0,86% (0,76% destinato allo Stato) con aumento fino al 1,06% o diminuzione fino allo 0,76%;
- Immobili diversi dall’abitazione principale e dagli altri immobili sopra elencati pari a 0,86% con aumento fino all’1,06% o diminuzione fino all’azzeramento.
L’aliquota base della nuova IMU sarà alzata di un punto: si passa dall’attuale 7,6 per mille all’8,6 per mille. I Sindaci potranno decidere se aumentare ancor di più l’aliquota base sino ad un massimo di due punti, giungendo al limite del 10,6 per mille. Soltanto per l’annualità 2020 i Comuni che lo avevano già deliberato potranno aggiungere uno 0,8 (fino ad un massimo dell’11,4 per mille). Inoltre non è più dovuta la quota TASI del detentore, in quanto con la nuova IMU l’unico soggetto passivo è il possessore.
Come e quando si pagherà la “nuova IMU”?
La nuova IMU, in nome sia della semplificazione fiscale che della lotta all’evasione, potrà essere pagata esclusivamente tramite:
- bollettino postale compatibile col modello F24;
- modello F24;
- la Piattaforma PagoPA.
Il comma 762 art.1 della Legge di bilancio 2020 prevede che “Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. In sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.”
I soggetti passivi dovranno dunque effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2020 in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
Infine va ricordato che la Legge di bilancio 2020 ha nuovamente ripristinato l’originaria scadenza prevista dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 della dichiarazione IMU che era stata posticipata al 31 dicembre 2019 dal Decreto Crescita. Secondo il comma 769 i soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Gleda Kertusha – Centro Studi CGN