Le somme riconosciute dal Giudice del Lavoro non vanno tassate

Le somme riconosciute da una sentenza del Giudice del Lavoro non sono imponibili e pertanto non subiscono alcuna tassazione in capo al contribuente. A ribadirlo è stata la sentenza n. 1817/2 del 16 dicembre 2019 della Commissione Tributaria Regionale Toscana.

Nel caso di specie, una contribuente, in seguito a sentenza del giudice del lavoro che accertava la condotta illegittima del datore di lavoro che aveva rinnovato il contratto a termine oltre quanto previsto dalla normativa, presentava istanza di rimborso per la restituzione della trattenuta fiscale operata dal sostituto d’imposta sulle somme riconosciute a titolo risarcitorio e pertanto non soggette a tassazione. Avverso il silenzio-rifiuto proponeva poi ricorso ed otteneva una sentenza favorevole dalla Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto. I giudici di primo grado, accogliendo in toto il ricorso della contribuente, motivavano la loro decisione basandola sul fatto che le somme riconosciute in sentenza avevano natura esclusivamente risarcitoria del danno e, pertanto, non costituivano reddito imponibile in capo alla contribuente. Più precisamente, il giudice del lavoro aveva inteso indennizzare il danno da illegittima utilizzazione dello strumento dei contratti a termine e non intendeva assolutamente attribuire all’indennità accordata la funzione di reintegrazione a fronte di una mancata percezione di redditi da lavoro.

Avverso tale sentenza aveva poi proposto appello l’Ufficio, chiedendo la riforma della sentenza impugnata poiché le somme corrisposte costituirebbero “lucro cessante”, riconducibili alla retribuzione della lavoratrice e dunque tassabili.

Ma anche in secondo grado la risposta dei giudici è a sfavore dell’Ufficio: la contribuente ha diritto alla restituzione della trattenuta fiscale operata dal sostituto d’imposta sulle somme riconosciute dal giudice in quanto costituenti ristoro del “danno emergente”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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