La legge n.154 del 28/07/2016 Titolo I riportante “Disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare”, con l’art. 12 ha imposto nuovi adempimenti da effettuare entro il prossimo 22 febbraio, per tutte le imprese che svolgono tra le varie attività (primaria e secondarie), quella di manutenzione delle aree verdi.
Soggetti interessati
La nuova disciplina, inaugurata dall’articolo 12 della legge sopra citata, è rivolta a tutti i giardinieri e, più in generale, agli operatori che si occupano della costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato, i quali non potranno più improvvisarsi tali ma dovranno dichiarare alla Camera di Commercio il possesso di specifici requisiti tecnici.
Il codice ATECO interessato è esclusivamente il n. 81.30.00 “Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”.
Abilitazione allo svolgimento: chi deve frequentare i corsi?
L’art 12 comma 1 lettera b) stabilisce che l’attività possa essere svolta da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, derogando all’Accordo in Conferenza tra Stato-Regioni e Province autonome le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e le eventuali esenzioni.
Sono obbligati a svolgere il corso di formazione di 180 ore (di cui almeno 60 di attività pratiche) i titolari d’impresa o preposti facenti parte dell’organico dell’impresa, la cui ammissione è consentita nel rispetto di due requisiti:
- possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado;
- 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione professionale.
La frequenza del corso deve raggiungere almeno l’80% per essere ammessi all’esame finale e, dunque, al rilascio del titolo abilitativo.
I soggetti abilitati all’erogazione dei corsi formativi sono le stesse Regioni e Province o gli enti accreditati ed autorizzati in base a ciascuna delibera regionale.
Quali sono i soggetti esentati?
Sono esonerati dal percorso formativo e dal relativo esame tutti i soggetti maggiorenni che rispondono ai seguenti requisiti:
- i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
- i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
- i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
- i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
- gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
- i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
- i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
Per quanto riguarda le imprese già iscritte al Registro Imprese prima del 25 agosto 2016 (ossia all’entrata in vigore della legge n. 154/2016), è possibile dimostrare di aver maturato un’esperienza almeno biennale alla data di stipula del sopra citato accordo Stato-Regioni; ovvero tutte le imprese che entro il 22 febbraio 2018 avevano già maturato almeno due anni di attività possono ritenersi esonerate dall’obbligo di frequenza del corso formativo. Esse dovranno presentare adeguata documentazione comprovante l’esperienza lavorativa come titolo abilitante.
La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, deve essere presentata entro 24 mesi dalla data di stipula del presente accordo. L’esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l’apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all’anno e sia stato completamente svolto.
L’esperienza deve essere stata maturata presso imprese regolarmente operanti del settore e certificata attraverso specifica documentazione (es.: fatture, buste paga, contratto di lavoro, modello UNILAV, ecc.)
Come si comunica la sussistenza dei requisiti?
Entro il 22 febbraio 2020 tutte le imprese che svolgono l’attività di cui al codice Ateco 81.30.00 devono comunicare alla Camera di Commercio di riferimento la regolarizzazione della propria posizione, attraverso la nomina del Responsabile Tecnico con qualifica di “manutentore del verde ai sensi della legge 28 luglio 2016 n. 154”, allegando la documentazione che certifica il conseguimento ed il possesso dei titoli abilitativi.
In caso di mancata regolarizzazione, le Camere di Commercio potrebbero operare alla cancellazione d’ufficio delle imprese o delle attività prive di requisiti.
Micaela Biasin – Centro Studi CGN